Con la nota prot. 7423/RU dell’11 giugno 2019, l’Agenzia delle Dogane segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 109 dell’11 maggio 2019, della Legge n. 37 del 3 maggio 2019, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea- Legge europea 2018”, entrata in vigore il 26 maggio 2019.

L’articolo 1 (disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali), reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Alcune previsioni sono dirette a definire talune delle questioni contestate nell’ambito della procedura di infrazione 2018/2175, avviata dalla Commissione Europea nei riguardi del Governo italiano. Nello specifico, l’Agenzia segnala la previsione di cui al comma 1, lett. a) che modifica la nozione di cittadino dell’Unione europea “legalmente stabilito” sopprimendo il requisito della residenza nello Stato membro; le lettere c) e d), concernenti profili della procedura di rilascio della tessera professionale europea, e la lettera f) relativa alle misure compensative che possono essere prescritte ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

L’Articolo 11 detta invece alcune disposizioni relative all’IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia ed interviene sulla disciplina IVA applicabile ai servizi di trasporto e di spedizione connessi agli scambi internazionali, novellando le condizioni richieste per l’applicazione del regime di non imponibilità di tali prestazioni. La novità introdotta è che dette prestazioni, se relative a beni in importazione, beneficiano del trattamento di non imponibilità a condizione che il loro valore, all’atto dell’importazione, sia stato compreso nella base imponibile ai fini IVA. L’intervento normativo si è reso necessario al fine dell’archiviazione della procedura di infrazione 2018/4000 avviata nei riguardi dell’Italia dalla Commissione Europea, la quale aveva contestato l’incompatibilità delle suddette disposizioni con gli articoli 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA. In base alla previgente formulazione, l’articolo 9, comma 1, punti n. 2) e 4), del citato D.P.R. includeva, tra gli altri, nel novero dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: a) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione, i cui corrispettivi erano stati assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’articolo 69 del D.P.R. n.633/72; b) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione fossero stati assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 cit.; i servizi relativi alle operazioni doganali.

Com’è noto, ai sensi del suddetto articolo 69, primo comma, l’IVA relativa ai beni importati è commisurata al valore dei medesimi, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti (ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto), nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della non imponibilità IVA alle prestazioni in commento, nella sua previgente formulazione, l’articolo 9 suddetto richiedeva l’inclusione dei corrispettivi nella base imponibile e l’assoggettamento all’IVA in dogana all’atto dell’importazione.

Ravvisato un contrasto della disciplina nazionale con quella unionale (combinato disposto degli articoli 861 e 1442 della Direttiva 2006/112), nella misura in cui la legislazione italiana, ai fini della non imponibilità IVA dei servizi accessori, richiedeva non solo l’inclusione del relativo valore nella base imponibile ma anche l’assoggettamento all’IVA in dogana all’atto dell’importazione, il legislatore italiano ha sostituito il riferimento all’<<assoggettamento ad imposta>> con quello all’<<inclusione nella base imponibile>>.

In tal modo, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni unionali, le spese di trasporto relative all’importazione di beni sono non imponibili a condizione che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile anche se non sono state assoggettate ad IVA in dogana all’atto dell’importazione. Oggetto di modifica è anche il numero 4-bis del citato articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dal quale è stato eliminato il riferimento alle << piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile>>.

Altro articolo di rilievo della legge europea 2018 è l’art. 12, il quale detta disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali. L’articolo in questione modifica l’articolo 84 del D.P.R. n.43/1973 (T.U.L.D.) in materia di prescrizione dei diritti doganali, al fine di uniformare i relativi termini alle disposizioni contenute nell’articolo 103 del Reg. UE n. 952/2013, recante il codice doganale dell’Unione (CDU), con particolare riferimento alle obbligazioni doganali sorte a seguito di fatti penalmente rilevanti. Il nuovo comma 1 dell’articolo 84 del T.U.L.D. chiarisce che, in linea generale, i termini per la notifica dell’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione Europea di cui al citato articolo 103 del codice doganale dell’Unione.

Il paragrafo 1 dell’articolo 103 del CDU – in analogia con quanto era già previsto nella pregressa disciplina di cui all’articolo 221, paragrafo 3, del Reg. CEE n.2913/1992 – stabilisce che nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni decorrenti dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale. I successivi paragrafi 3 e 4 del citato articolo 103 prevedono, poi, le ipotesi nelle quali si determina una sospensione dei termini decadenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.

Particolare rilievo riveste, invece, la nuova formulazione del comma 2 del novellato articolo 84 del T.U.L.D., in materia di termine di decadenza della notifica dell’obbligazione doganale in presenza di reato. Come, infatti, già illustrato nella Circolare n.8/D del 19.4.20165, punto C 3.3), l’articolo 103, paragrafo 2, del CDU ha modificato il precedente articolo 221, paragrafo 4, del Reg. CEE n.2913/92, disponendo che, in presenza di reato, il termine triennale per la notifica dell’obbligazione doganale al contribuente è esteso da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.