Con la Risoluzione  1/D del 10 maggio 2019, l’Agenzia delle Dogane risponde ad un quesito che richiedeva chiarimenti sulla portata dell’obbligo di prestazione della cauzione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 504/95 con riguardo agli esercenti di deposito fiscale di mero stoccaggio che si limitano ad effettuare servizi di detenzione di prodotti per conto terzi senza intervenire nella commercializzazione dei prodotti detenuti.

Dpo aver precisato che l’istituto del deposito fiscale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, anche se può assumere diversa fisionomia in ragione dell’attività condotta nell’impianto ovvero fabbricazione, trasformazione, lavorazione e/o stoccaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, l’Agenzia chiarisce che ciascun depositario autorizzato è tenuto in egual misura ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 e ad osservare le prescrizioni disposte per la loro applicazione, non rilevando il titolo proprietario dei prodotti detenuti o la natura del servizio commerciale reso dall’esercente medesimo.

In tal senso, l’esercente il deposito fiscale, in quanto titolare della gestione dell’impianto, è soggetto obbligato d’accisa ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 504/95 e rimane responsabile degli adempimenti derivanti dall’esercizio dell’impianto operante in regime sospensivo, qualsivoglia sia la tipologia di attività in esso svolta, incluso il pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti estratti ed immessi in consumo. Anche laddove intervenga con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, il proprietario, rendendosi coobbligato in virtù del vincolo di solidarietà paritetica previsto a tutela dell’interesse fiscale, effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato, il quale permane soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

Qualora il versamento dell’accisa da parte del proprietario garante non estingua il debito d’imposta, il depositario autorizzato deve essere immediatamente invitato alla regolarizzazione del pagamento.

All’interno della descritta cornice giuridica s’innesta l’obbligo gravante sul depositario autorizzato di prestare una cauzione unica sul deposito ex art. 5, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 504/95 che (circolare 19.3.1997 n. 85/D, pubblicata nella G.U. n.126 del 2.6.1997), deve garantire l’Amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza che per la mancata corresponsione dell’imposta sui prodotti immessi in consumo e relative obbligazioni accessorie. Stesso principio vale in presenza di garanzia di pari natura (cioè sul deposito) prestata dal proprietario che risponderà nei medesimi termini per l’importo garantito così riducendo la cauzione, preventivamente determinata dall’Ufficio delle dogane competente, dovuta dal depositario il quale comunque non viene liberato dall’obbligazione garantita. Nel caso di più proprietari che prestano cauzione riferita al medesimo deposito, qualora si giunga alla fase di escussione delle garanzie in precedenza accettate, l’Ufficio delle dogane individua la società garante cui richiedere il versamento della somma dovuta per l’intero privilegiando, in linea di massima, un ordine decrescente a partire dalla garanzia di importo più elevato fino a concorrenza del debito.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Risoluzione.