Con nota prot. 43290/RU del 16 aprile 2019, l’Agenzia delle Dogane, a completamento della nota prot. 8769 RU del 14.03.2019, con la quale venivano illustrate le modalità di gestione delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici locali in base all’art. 76 par. 1 lett. b) del Reg. CEE 2913/92 relative all’imbarco di provviste di bordo con utilizzo del memorandum di imbarco e presentazione di dichiarazione complementare a carattere riepilogativo, chiarisce che le predette autorizzazioni saranno riesaminate inquadrandole tra le autorizzazioni alla dichiarazione semplificata previste dall’art. 166, par. 2, del Codice doganale dell’Unione. Ciò al fine di consentire agli operatori economici del settore di poter continuare ad utilizzare tale semplificazione per il periodo transitorio e quindi fino alla data di potenziamento dei sistemi informatici, facendo ricorso all’applicazione dell’art. 16 par. 2 del Regolamento delegato UE 2016/341, che consente alle autorità doganali che abbiano rilasciato un’autorizzazione al regolare ricorso a una dichiarazione semplificata ex art. 166 par. 2 del Reg. UE 952/2013, di accettare un documento commerciale o amministrativo come dichiarazione semplificata,

La nota premette che, ai sensi dell’art. 76, par. 1 lettera b) del Reg. CEE 2913/1992, l’autorità doganale poteva consentire, nel rispetto di determinate condizioni, di presentare in luogo della dichiarazione doganale un documento commerciale e amministrativo e successivamente di presentare una dichiarazione complementare avente carattere globale, periodico o riepilogativo. Tale semplificazione non è più prevista dal nuovo Codice doganale dell’Unione. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 250 del Regolamento delegato UE 2015/2446, le autorizzazioni rilasciate sulla base del Regolamento CEE 2913/92 o del Regolamento CEE 2454/93 e che hanno un periodo di validità illimitato dovranno essere riesaminate entro il 01.05.2019.

In particolare l’allegato 90 del Reg. delegato UE 2015/2446 al punto 5 prevede che tali autorizzazioni possono essere trasformate in autorizzazioni alla dichiarazione semplificata di cui all’art. 166, par. 2 del Codice doganale dell’Unione. L’Agenzia precisa altresì che le misure transitorie di cui all’art. 16 par. 2 del Regolamento delegato UE 2016/341 consentono di poter utilizzare tale documento fino alla data di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, escludendo quindi la possibilità di poterlo utilizzare anche per le dichiarazioni doganali da vincolare al regime di esportazione.

Per le suindicate motivazioni l’orientamento dell’Agenzia è che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 76 par.1 lett. b) del Codice doganale comunitario per la fornitura di provviste di bordo con utilizzo del memorandum vadano riesaminate. A questo proposito viene richiamata la circolare 18/D del 29.12.2010, con la quale sono state date puntuali indicazioni riguardo l’utilizzo della suddetta facilitazione. La circolare in questione, in particolare, chiariva che la stessa, benché al di fuori delle ipotesi previste dalla regolamentazione comunitaria, poteva essere mantenuta in quanto particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell’imbarco delle provviste di bordo, fissando le relative condizioni di utilizzo.

L’Agenzia precisa altresì che la revisione delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 76 par. 1 lett. b) del predetto regolamento per l’imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, dovrà avvenire non già al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio delle autorizzazioni semplificate disciplinate dall’art. 166 del Codice doganale dell’Unione, bensì per verificare la sussistenza delle condizioni dettate dalla circolare 18/D/2010 per l’utilizzo, salvo diverse successive disposizioni, del memorandum quale modalità procedurale nazionale utilizzabile nel periodo transitorio, eliminando ogni riferimento all’art. 76, del Reg. CEE 2913/1992 non più vigente. Al termine di tale periodo ovvero quando saranno ultimati gli aggiornamenti al sistema Automated Export System nonché le implementazioni informatiche delle dichiarazioni semplificate l’operatore economico valuterà se, per la fattispecie rappresentata, in base alle proprie esigenze operative sia utile richiedere le autorizzazioni alle semplificazioni previste dal nuovo Codice doganale dell’Unione.