Prorogata la deroga alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno originari di Capo Verde: a stabilirla è il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione dell’8 aprile 2019. Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Codice Doganale dell’Unione). Le norme sull’origine preferenziale ai fini dell’applicazione dell’SPG, ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. Con lettera del 22 ottobre 2018, Capo Verde aveva richiesto una proroga della deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che era stata concessa mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione. La richiesta verteva su un volume annuo di 5000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno per un periodo subordinato all’entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico («APE») tra l’Unione e l’Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. La deroga prevede che tali prodotti siano considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, sono ottenuti da pesce non originario. La richiesta di deroga veniva motivata con il fatto che i quantitativi di tonno attualmente catturati dalla flotta del Paese nelle sue acque sono scarsi e che, in assenza di una deroga, la flotta disponibile per la pesca al di fuori delle sue acque territoriali è limitata. Inoltre, la campagna di pesca del tonno è circoscritta a quattro mesi all’anno, riducendo così le possibilità di catturare tonno originario. Un altro elemento importante è che Capo Verde ha recentemente sviluppato le proprie infrastrutture portuali. Ne consegue che ora possono essere trattate maggiori quantità di tonno e quindi l’industria tonniera ha la possibilità di crescere. Infine, la richiesta sottolineava le difficoltà che Capo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell’entrata in vigore dell’APE tra l’Unione e l’Africa occidentale. Capo Verde ha infine sottolineato l’esigenza di una deroga alle norme sull’origine preferenziale al fine di compensare il fatto che non può ancora avvalersi delle norme in materia di cumulo nel quadro dell’APE, considerato che la situazione giuridica di tale accordo è immutata.

Sulla base delle argomentazioni presentate da Capo Verde la Commissione europea ha pertanto concesso la deroga temporanea all’obbligo, previsto dalle norme sull’origine preferenziale, secondo il quale i prodotti in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel paese beneficiario devono aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti per poter essere considerati originari di tale paese. La deroga riguarda un quantitativo annuo di 5000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno ed è limitata a un periodo di un anno, al fine di valutare la capacità e gli sforzi di Capo Verde per prepararsi a rispettare le norme di origine per i prodotti interessati. Se tuttavia l’APE entra in vigore prima della fine di detto periodo di un anno, la deroga dovrebbe scadere il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell’accordo.

La deroga è concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del regolamento in oggetto, nonché i numeri di serie di detti certificati. Se il sistema degli esportatori registrati (REX), a norma dell’articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, entra in vigore in Capo Verde nel corso del 2019, la medesima regola si applica alle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.