In base all’art. 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del Regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali possono revocare le decisioni relative a ITV se diventano incompatibili con l’interpretazione della nomenclatura doganale. Con il documento CCD n. NC2570 — relazione della 62a sessione del comitato del sistema armonizzato (SA), tenutasi a settembre 2018, il Consiglio di Cooperazione Doganale (Organizzazione Mondiale delle Dogane), ha adottato alcune modifiche alle note esplicative del SA. Le ITV incompatibili con tali modifiche devono quindi essere revocate. Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la Direzione Generale Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles oppure consultando il sito Internet della Direzione Generale TAXUD al seguente indirizzo.