Con circolare prot. 34139/RU del 21 marzo 2019, l’Agenzia delle Dogane illustra la determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 maggio 2018 con la quale è stato previsto che, dal prossimo 1° aprile, le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile destinati alla navigazione marittima, vale a dire sia alle destinazioni d’uso di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs. 504/95 sia ai rifornimenti esenti di prodotti energetici che richiedono la presentazione della dichiarazione doganale, siano munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti.

Come precisato nell’art. 2, comma 2 della predetta determinazione, per i mezzi di trasporto del gasolio e dell’olio combustibile fluidissimo, i predetti sistemi di misura sono installati su condotta e consentono l’emissione di scontrini riportanti l’identificatore univoco del misuratore; la targa del mezzo su cui il misuratore è installato; il giorno e l’ora di rifornimento nonché il quantitativo di prodotto rifornito e le letture dei totalizzatori all’inizio ed alla fine del rifornimento.

Invece, per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido, oltre che i sistemi di misurazione su condotta possono continuare a trovare applicazione, come indicato nell’art. 1, comma 2 della direttoriale prot.124230 del 15 novembre 2016, i sistemi di accertamento attualmente adottati in contradditorio con l’acquirente del prodotto. Pertanto, per tali prodotti energetici, di ridotta pericolosità fiscale, l’installazione dei sistemi di misurazione su condotta sui mezzi di trasporto, permane facoltativa.

I sistemi di misurazione installati sui mezzi di trasporto dovranno essere di classe di accuratezza 1,0 o migliore ed essere rispondenti ai requisiti dell’allegato MI-005 del D.lgs.22/07 (di recepimento della direttiva 2004/22/CE – cosiddetta MID), così come prescritto, nella circolare 6/D del 22 marzo 2016, per tutti gli strumenti installati ex-novo su condotta per i fini di competenza dell’Agenzia delle Dogane.

In applicazione dell’art. 2, comma 5 della determinazione, i sistemi di misurazione di nuova installazione sono muniti di compensazione a 15°C della quantità in volume erogata, utilizzando, per la correzione dei volumi, la versione più aggiornata delle tabelle ASTM1 disponibile al momento dell’installazione.

Gli scontrini emessi da tali sistemi riportano, oltre ai dati obbligatori di cui all’art.2, comma 2 della determinazione, i quantitativi espressi sia in volume a 15°C, sia in volume non compensato nonché la temperatura media della quantità di carburante oggetto di erogazione.

Resta ferma la possibilità per il depositario mittente di avvalersi di autobotti o di bettoline munite di sistemi di misurazione privi di compensazione, a condizione che gli stessi siano stati posti in opera anteriormente al 1° aprile 2019 e per i quali ricorrano le condizioni di cui alla predetta circolare 6/D/20162.

In caso di trasferimento di gasolio denaturato con la scorta dell’e-AD, con mezzi di trasporto privi di sistemi di misurazione compensati, il soggetto obbligato destinatario dovrà integrare il dato dello scontrino con indicazione della densità e della temperatura reale riscontrate allo scarico e calcolare il relativo volume a 15°C.

La circolare continua dettando disposizioni specifiche per l’installazione di misuratori sulle bettoline e per l’installazione in deroga di telemisure sulle bettoline, per le quali si rinvia alla circolare in commento.