Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 83 del 25.3.2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, il quale introduce una serie di modifiche al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Codice doganale dell’Unione). Le modifiche in questione sono le seguenti:

  1. Il comune italiano di Campione d’Italia, un’exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano vengono inclusi nel territorio doganale dell’Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l’esclusione, quali l’isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, tali territori vengono inclusi nel regime generale delle accise pur continuando a essere esclusi dal sistema comune IVA. Al fine di garantire l’applicazione coerente e contemporanea di tali modifiche, l’inclusione di detti territori nel territorio doganale dell’Unione si applica dal 1° gennaio 2020.
  2. Il titolare di una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) può fruire di tale decisione per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa, se la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni stabilite per adottare tali decisioni non sono state, o non sono più, soddisfatte.
  3. La custodia temporanea viene aggiunta ai casi di estinzione di un’obbligazione doganale sorta in seguito ad inadempienza, ove l’inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime in questione, non abbia costituito un tentativo di frode, e la situazione sia stata successivamente regolarizzata..
  4. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di entrata per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, la dichiarazione sommaria di entrata va invalidata senza indugio trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
  5. Al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare una corretta analisi del rischio e gli opportuni controlli basati sul rischio, è necessario garantire che gli operatori economici forniscano loro i dati pre-arrivo e le informazioni relative alle merci non provenienti dall’Unione in forma di dichiarazione sommaria di entrata. Laddove non sia stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione e non vi sia stato un esonero dall’obbligo di presentarla, gli operatori economici possono presentare i dati e le informazioni di norma inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. A tali fini, la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione sommaria di entrata, è disponibile solo se consentito dalle autorità doganali cui sono presentate le merci. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state presentate in dogana, tale dichiarazione va invalidata senza indugio trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate in dogana.
  6. Viene contemplata l’esenzione totale dai dazi all’importazione per le merci riparate o modificate nell’ambito del regime di perfezionamento passivo in un paese o in un territorio con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, al fine di garantire che l’Unione rispetti gli accordi internazionali in questo senso. Visto che l’ambito di applicazione di tale esenzione è limitato all’impor¬tazione dei prodotti che sono stati effettivamente riparati o modificati nel paese o nel territorio interessato, essa non va estesa all’importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti, o di prodotti sostitutivi nell’ambito del sistema degli scambi standard. L’esenzione dai dazi all’importazione non deve pertanto essere applicata a tali merci e prodotti.
  7. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riespor¬tazione per il fatto che le merci in questione non sono state fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione, la dichiarazione o la notifica va invalidata senza indugio trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione o della notifica, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire nel territorio doganale dell’Unione.