Con la nota prot. 19183/RU del 26 febbraio 2019, l’Agenzia delle Dogane illustra le possibili implicazioni sul piano doganale derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza un accordo di recesso (c.d. “hard BREXIT”), in modo da preparare non soltanto di quegli operatori economici che – in ragione dei loro scambi commerciali con imprese del Regno Unito – dovranno a breve fronteggiare nuove realtà operative, ma anche coloro che, a vario titolo, saranno comunque interessati dall’imminente evento.
Com’è noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE. Dopo circa un anno e mezzo, il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo ha dato il via libera all’accordo di recesso per l’uscita del Regno Unito dall’UE ed ha approvato la “Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni”, un’intesa di fondamentale importanza, che mira a gestire in maniera ordinata ed in termini chiari per imprese e cittadini il recesso del Regno Unito, prevedendo, dopo l’uscita del 29 marzo 2019, un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2020.
La totalità del diritto primario e derivato dell’Unione europea cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (CET, ora dell’Europa centrale).
La nota dell’Agenzia evidenzia come sia auspicabile che gli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con aziende del Regno Unito comincino a familiarizzare con le norme unionali in materia doganale e con le relative procedure, soprattutto se la loro esperienza nel commercio con Paesi terzi è stata sinora limitata o addirittura inesistente.
Considerato che il tema della BREXIT è in continua evoluzione e che, ad oggi, non è ancora definito lo scenario definitivo, è tuttavia possibile che le competenti istituzioni unionali possano fornire nel prossimo futuro diverse indicazioni in materia per le quali l’Agenzia delle Dogane i fa riserva di comunicarle.
La nota affronta in particolare le implicazioni relative all’applicazione della fiscalità indiretta (IVA, dazi ed accise). Innanzitutto viene precisato che a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto IVA UK non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 38 del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93. L’entrata e l’uscita di merci dall’Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno infatti, rispettivamente, “importazioni” ed “esportazioni” e, come tali, saranno assoggettate all’applicazione delle disposizioni relative a tali regimi.
Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente operativi, per l’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti all’integrazione ed alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK, così come alle vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie. Per dette operazioni non sussisterà più neanche l’obbligo – ove richiesto – di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA previsti dall’art. 50, comma 6, del citato D.L. n. 331/93.
Dopo il recess del Regno Unito, dunque, le cessioni di merci ad un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell’UE, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l’esportazione.
Corrispondentemente, per l’introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio “paesi terzi” [vale a dire senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG)], nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise – qualora dovute – e della relativa IVA secondo le disposizioni e le procedure vigenti.
Una particolare attenzione meritano le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo il recesso.
E’ il caso, ad esempio, di una cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore economico italiano e che arriva in Italia il 2 aprile 2019: a tale data essa costituirà un’importazione da Paese terzo e l’IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari. In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l’operazione non dovrà essere neanche riepilogata per finalità statistiche – ove ne ricorrano i presupposti – nei Modelli INTRA.
Diversa è l’ipotesi di merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 29 marzo 2019: in tale caso l’operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia, ma l’operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell’UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito).
Conclusivamente, poiché dal 30 marzo 2019 non opererà più la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell’Unione europea a 27 ed il Regno Unito, sin da ora gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee a consentire loro di poter fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile ad evitare possibili casi una doppia imposizione relativamente alle cessioni/acquisti intracomunitari verso/da il Regno Unito dagli stessi effettuate prima della data del recesso. Al fine di evitare ogni eventuale difficoltà, potrebbe essere anche oggetto di attenta considerazione, da parte degli operatori economici, la rivalutazione della tempistica del trasporto di quelle spedizioni di merci verso/da il Regno Unito che siano programmate molto a ridosso della data del recesso.
La nota continua fornendo una sintetica rassegna degli adempimenti e degli istituti di carattere doganale riferibili agli scambi UE/Paesi terzi e, pertanto, applicabili anche al Regno Unito dopo la data del recess dall’UE. Per I dettagli si rimanda al testo della nota e dell’annessa presentazione dell’Agenzia delle Dogane che sintetizza le principali problematiche doganali derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’UE.