Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («IVA») con la prima direttiva 67/227/CEE del Consiglioe la seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, era stato assunto l’impegno a istituire un sistema dell’IVA definitivo che funzionasse all’interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all’interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato adottato un regime dell’IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio prevede che tale regime transitorio sia sostituito da un regime definitivo.

Conformemente alla comunicazione del 7 aprile 2016 sul piano d’azione sull’IVA, la Commissione ha presentato una proposta che definisce gli elementi per un sistema dell’IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe fondata sul principio dell’imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione. Nelle conclusioni dell’8 novembre 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell’Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell’ambito dell’esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell’esenzione delle operazioni intracomunitarie. 
Alla luce della richiesta formulata dal Consiglio e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell’IVA definitivo per gli scambi intracomunitari, sono state adottate delle misure specifiche volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, mediante la modifica della Direttiva 2006/112/CE. 
Per il dettaglio relative a tali misure si rimanda al testo della Direttiva in commento.