Con la nota RU 136232/2018 dell’11 dicembre 2018, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relativi all’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che demanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti (alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke) anche relativamente ad eventuali acconti. Il medesimo comma 4 stabilisce, tra l’altro, che, fino all’adozione del decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti e che, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed, in tal caso, non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di determinare le modalità e i termini di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e su alcuni prodotti energetici, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2018, è stato emanato il D.M. 6 dicembre 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il quale all’art. 1 statuisce che: “I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2018, sono effettuati, nel medesimo anno, entro le seguenti scadenze:

  1. a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
  2. b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.”

Ai sensi del comma 6 dell’art. 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti in scadenza al 27 dicembre 2018 dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.