Con nota prot. 114401 RU del 13 dicembre 2018 l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in relazione alle formalità connesse all’applicazione del dazio antidumping speciale, ai sensi del Reg. di esecuzione U.E. 412/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori sulle importazioni di oggetti per i servizi da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La normative in questione, modificata dal Reg. di esecuzione UE 1932/2017, prevede aliquote individuali ridotte del dazio antidumping per alcuni produttori cinesi, subordinando l’agevolazione alla presentazione di una fattura commerciale redatta in conformità a quanto previsto nell’allegato II del testo.

In particolare, è stato richiesto se le dichiarazioni su fattura di cui al Reg. UE 412/2013, all. II, debbano essere intese come “undertaking invoice” ovvero come dichiarazioni finalizzate al “monitoraggio speciale”. In proposito, l’Agenzia osserva che mentre il primo documento impegna il produttore ad alzare i suoi prezzi di vendita in caso di esportazione verso l’U.E., previa intesa con la Commissione Europea, per evitare gli effetti del dumping, il secondo, che può essere reso non solo dal produttore, ma anche dall’ultimo soggetto che fattura la merce allo stato estero, ha solo lo scopo di consentire alla Commissione U.E. il monitoraggio delle importazioni nel territorio unionale di detti prodotti, senza alcun impegno del produttore riguardo al prezzo praticato.

E’ stato inoltre richiesto se gli Stati membri possono accettare integrazioni o rettifiche relative alle stesse dichiarazioni su fattura.

In proposito, vengono fornite le seguenti precisazioni. Quanto al primo quesito, le dichiarazioni su fattura di cui al Reg. UE 412/2013, all. II, sono finalizzate al “monitoraggio speciale” e non fanno acquisire al documento la natura di “undertaking invoice”. Ciò in analogia ai quanto già previsto dal Reg. U.E. 917/2011, adottato in relazione a prodotti diversi da quelli in questione, in relazione al quale le autorità Unionali chiarirono che se le società esportatrici non hanno preso impegni nei confronti dell’Unione e non hanno direttamente spedito e fatturato la merce verso la U.E., la dichiarazione in fattura ha evidentemente il solo fine di consentire alla Commissione il monitoraggio. Ciò conferma che si tratta di una “dichiarazione per la clausola di monitoraggio speciale”.

Relativamente alla seconda questione, sebbene in linea di principio le dichiarazioni su fattura prive delle informazioni previste non debbono essere accettate, gli Stati membri possono consentire eccezionalmente integrazioni o rettifiche relative alle “dichiarazioni per la clausola di monitoraggio speciale” rilasciate a posteriori, autorizzandole previa valutazione della gravità della mancanza, entro limiti di tempo preventivamente autorizzati dalla Dogana e ove null’altro osti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, in merito ad importazioni della specie, disciplinate dal Reg. UE 412/2013, con pronuncia resa in causa C-156/2016 ha affermato il principio secondo il quale le invalidità riguardanti le dichiarazioni su fattura possono essere sanate in un momento successivo rispetto alla presentazione della merce in dogana.

Tale principio, comunque, non esclude una valutazione da compiersi necessariamente caso per caso, ad opera degli Uffici locali competenti, onde consentire agli stessi di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare del dazio ridotto.

In particolare, si evidenza che è necessario, quanto meno, essere certi dell’identità tra il soggetto fatturante e quello che rilascia la dichiarazione a posteriori.