Con la nota prot. 73179/RU del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane ricorda che al fine di prevenire e contrastare l’evasione fiscale ed i fenomeni fraudolenti nel settore dei prodotti energetici, il legislatore ha recentemente introdotto una serie di obblighi mirati al presidio digitale delle transazioni di filiera.  In particolare, l’articolo 1, commi da 945 a 959, della Legge di bilancio 27/12/2017 n. 205, dispone, tra l’altro, l’obbligo di identificare e di autorizzare i soggetti (da qui in poi TRADERS) che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi fiscali o destinatari registrati. Di seguito, le relative disposizioni attuative sono state stabilite con il Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale stabilisce, fra l’altro, che i TRADERS che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi, sono tenuti a :

o        presentare istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio (UFFICIO) per ottenere l’autorizzazione (che ha validità biennale). L’ISTANZA è sostituita da una COMUNICAZIONE telematica da trasmettere almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio nel caso in cui i TRADERS siano già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici; la comunicazione ha validità annuale;

o        ottenere da parte del depositario autorizzato (DEPOSITARIO) o del destinatario registrato (DESTINATARIO) presso cui intendono stoccare i prodotti uno specifico ATTO di ASSENSO;

o        trasmettere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito di terzi. 
Con la presente si impartiscono le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi predetti. 
I nuovi servizi per gli operatori sono immediatamente disponibili. 
Le nuove funzionalità per gli uffici, già disponibili in ambiente di validazione dal 28 maggio, sono in ambiente di esercizio dal 2 luglio 2018.

Per le istruzioni operative si rinvia al testo della nota.