Con comunicato del 17 luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane informa che la Commissione UE ha introdotto l’applicazione di un dazio addizionale (“misura di salvaguardia provvisoria”), pari al 25% del valore doganale, sulle importazioni di taluni prodotti di acciaio di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione del 17/07/2018,

Per un periodo di 200 giorni a partire dal 19 luglio 2018 (data di entrata in vigore del suddetto regolamento), gli importatori potranno accedere a contingenti tariffari “erga omnes”, in esenzione dal dazio addizionale, gestiti secondo la regola “primo arrivato, primo servito”. In questo caso, gli operatori potranno richiedere il prelievo dal contingente tariffario in fase di presentazione della dichiarazione doganale, indicando:

nella casella 36 il relativo codice preferenza come da TARIC;

nella casella 39 il numero d’ordine stabilito con riferimento ai relativi codici NC dal 
citato regolamento; 
Si precisa che non sono soggette all’applicazione del dazio addizionale ( e quindi al prelievo dal contingente tariffario) le merci che alla data del 19 luglio 2018, risultano in viaggio verso l’Unione e di cui non può essere modificata la destinazione. L’operatore economico potrà dichiarare questa particolare situazione indicando il codice documento 13YY in casella 44 del DAU; 
Il richiamato regolamento esclude inoltre l’applicazione dei dazi addizionali per talune merci originarie di alcuni Paesi in via di sviluppo e tutte quelle originarie della Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
Nel ricordare che i dazi addizionali vanno indicati nella casella 47 del DAU con il codice tributo A20, il comunicato rimanda alle funzioni di consultazione della TARIC disponibili sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ogni ulteriore dettaglio