L’Agenzia delle Dogane, con nota prot. 70339/RU del 16 luglio 2018 risponde ad alcuni quesiti relativi ai criteri di applicazione delle regole previste dal Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 – CDU) e dalle relative disposizioni integrative (Regolamento delegato UE 2446/2015 – RD) per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci.

Dopo aver premesso che i principi e le disposizioni generali per l’attribuzione dell’origine non preferenziale sono definiti dall’art. 60 del CDU, la nota precisa che per la concreta individuazione dei parametri e dei criteri stabiliti ai par. 1 di tale articolo (merci interamente ottenute in un unico paese o territorio) ed al par. 2 (merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori), è necessario prendere in considerazione le disposizioni integrative recate dagli artt. 31 e segg. del RD.

In particolare, l’art. 31 RD determina le condizioni in presenza delle quali le merci si considerano originarie di un determinato paese o territorio perché l’intero processo produttivo/economico è ivi svolto (c.d. prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti – o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento). Gli artt. 32, 33 e 34 RD forniscono, invece, i criteri in presenza dei quali merci ottenute dalla lavorazione/trasformazione di prodotti provenienti da più paesi o territori sono considerate originarie ai sensi dell’art. 60, par. 2, CDU e, cioè, quando nel paese di riferimento si verificano tutte le seguenti condizioni, distinte in elementi di natura oggettiva e soggettiva:

1) elementi di natura oggettiva:

  1. a) ultima trasformazione o lavorazione sostanziale il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione (art 32 RD ed allegato 22-01 al RD). Sul concetto di ultima trasformazione/lavorazione sostanziale viene richiamata, tra le altre, la sentenza della Corte di Giustizia UE C-260/08 del 10.12.2009, che ssebbene resa con riferimento alla previgente normativa doganale, reca principi applicabili anche nel contesto delle disposizioni dell’art. 60 CDU. La giurisprudenza UE ha in via generale stabilito, sul punto, i seguenti canoni interpretativi: rilevanza della peculiarità del prodotto ottenuto (quanto a composizione e proprietà) rispetto alle caratteristiche presenti prima della lavorazione/trasformazione; irrilevanza delle operazioni che modificano l’aspetto esteriore del prodotto e che ne lasciano sostanzialmente inalterate le caratteristiche essenziali. Il CDU elenca all’art. 34 RD le operazioni minime che non consentono in ogni caso di conferire l’origine non preferenziale.
  2. b) processo economicamente giustificato che non può avere come scopo l’elusione delle misure unionali, di politica commerciale o altre, richiamate dall’art. 59 CDU, al solo fine di assicurare ai prodotti ottenuti un regime più favorevole di quello spettante (art. 33 RD). Si tratta in questo caso di una norma antielusiva che risponde all’esigenza di “evitare manipolazioni dell’origine di merci importate allo scopo di eludere l’applicazione di misure di politica commerciale” (considerando n.21 RD).
  3. c) assenza delle operazioni minime analiticamente indicate dalla norma, che se riscontrate, comportano l’esclusione iuris ed de iure della sussistenza dei due requisiti sopra indicati (art. 34 RD).

2) elemento di natura soggettiva:

  1. d) operazioni effettuate presso un’impresa attrezzata allo scopo (art. 60 CDU).

Gli artt. 35 e 36 RD, infine, dettano disposizioni di dettaglio in tema di accessori, ricambi, utensili, elementi neutri ed imballaggio.

In particolare, la nota focalizza l’attenzione sull’analisi delle disposizioni che regolano l’attribuzione dell’origine non preferenziale a merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi/territori, non essendoci particolari difficoltà relativamente all’individuzione dell’origine di merci interamente ottenute in un unico paese o territorio.

Per quanto riguarda il criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, ai fini della determinazione della sussistenza di tale condizione, occorre in primo luogo verificare, in base alle disposizioni degli artt. 32 e 33 RD, se il prodotto di riferimento sia contemplato o meno tra quelli ricompresi nell’allegato 22-01 al RD (tale allegato non detta regole puntuali per tutti i prodotti classificati nel Sistema Armonizzato ma, rispetto alle categorie ricomprese negli allegati 10 – prodotti tessili – e 11 – prodotti diversi dai tessili – del previgente Reg. (CE) n.2454/93, ne amplia il novero stabilendo specifiche regole di lista in base ai capitoli e alle voci doganali dei prodotti finiti. Per le merci ricomprese nell’allegato 22-01 vengono così individuate in modo inequivocabile le regole che sovrintendono all’attribuzione dell’origine non preferenziale).

Per quanto riguarda le merci ricomprese nell’allegato 22-01 RD, si considera che esse abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte o che è identificato dalle stesse.

Le regole dell’allegato 22-01 si distinguono in primarie e residuali. Per alcuni capitoli sono previste anche apposite note con le quali vengono precisati taluni criteri o condizioni.

La nota richiama l’attenzione anche sulle note introduttive all’allegato in parola, che forniscono importanti definizioni e criteri applicativi delle norme ivi stabilite.

Il procedimento logico-giuridico da seguire per attribuire l’origine comune ai prodotti censiti nell’allegato 22-01 è quello dell’applicazione, in via gradata, delle:

Regole primarie (generalmente associate alla modifica della classificazione tariffaria del prodotto ottenuto dalla lavorazione/trasformazione, ma anche contemplate regole specifiche connesse con le caratteristiche del processo produttivo – es. per i tessili) e Regole secondarie (qualora non sia possibile attribuire l’origine non preferenziale sulla base della regola primaria si ricorre alla regola residuale di capitolo – riferita, quindi, alle prime due voci della nomenclatura.

In via generale, le regole residuali riconducono l’origine non preferenziale al paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali utilizzati nella lavorazione, come stabilito in base al valore o al peso degli stessi a seconda della tipologia di prodotto.

Per quanto riguarda infine le merci non ricomprese nell’allegato 22-01 RD, la nota specifica che  la nuova normativa unionale ha introdotto un sistema più completo di norme introduttive e di regole di lista per l’origine non preferenziale rispetto a quanto previsto dalle previgenti disposizioni. Purtuttavia, un considerevole numero di prodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi e non ricompresi nell’allegato 22-01 e, pertanto, non codificati con regole primarie (o residuali).

In questi casi soccorre lo strumento interpretativo rappresentato dalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC. Le regole di lista per prodotto ivi contenute, pur se di natura non vincolante, fungono pertanto da ausilio per la determinazione dell’origine non preferenziale.

Per i prodotti non codificati nell’allegato 22-01 al RD, quindi, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall’art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea, oppure, laddove si verifichino le condizioni di cui al par. 3 dell’art. 33 RD, del criterio residuale che determina l’origine non preferenziale in relazione al “… paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi”.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.