Con comunicato del 31 luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane informa che la Commissione Europea ha comunicato, con la nota TAXUD/A2/SPE/GdMPAres(2018), che, a seguito dell’entrata in vigore delle misure di politica commerciale introdotte dal Regolamento n. 2018/886 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, vedasi il comunicato del 5 luglio 2018 dell’Agenzia delle Dogane commentato nella precedente newsletter), sulle merci originarie degli USA oggetto di tale regolamento dovranno essere applicate le specifiche disposizioni previste per le procedure speciali riguardanti le merci sottoposte a dazio antidumping.

In particolare, per ciò che concerne il regime di perfezionamento attivo:

–        per le nuove istanze riguardanti le merci oggetto di tali misure dovranno essere applicati gli artt. 166 (1) (b) e (c), 167 (1) (s) RD, pertanto, nel caso in cui il richiedente scelga la modalità di tassazione prevista dall’art. 85 CDU si dovrà effettuare un esame delle condizioni economiche in sede unionale;

–        per le autorizzazioni già rilasciate relative alle merci oggetto del Regolamento (UE) n. 2018/886 si dovrà procedere ad esame delle condizioni economiche solo nel caso in cui risulti evidente che gli interessi essenziali degli operatori unionali siano pregiudicati da tali operazioni, in base all’art. 259 (2) e (3) RE;

Inoltre, per le operazioni di perfezionamento attivo per le quali è prevista l’applicazione della procedura di appuramento semplificato in base all’art. 324 (1) RE (aeromobili e settore aerospaziale) non sarà più possibile utilizzare tale semplificazione per le merci oggetto del dazio antidumping previste dal suddetto regolamento, dalla data di applicazione di quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’art. 324 (2) RE.

Infine per le autorizzazioni alle procedure speciali per le quali è previsto l’uso dell’equivalenza dovrà essere verificato se è necessario procedere alla modifica o alla revoca delle stesse (art. 28 (1) CDU), in applicazione dell’art.169 RD, che vieta l’utilizzo dell’equivalenza in presenza di dazi antidumping sulle merci vincolate al regime.