Con la nota prot. 46136/RU del 15 maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane, dopo aver premesso che l’articolo 2, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012 n.16 (conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), ha previsto la facoltà di sostituire la tenuta cartacea dei registry (obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504) con la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità, ricorda che in attuazione della predetta norma è stato realizzato il progetto Re.Te e diramata la Determinazione Direttoriale prot. n. 68571/RU del 15 giugno 2017 (da qui in poi DD), che stabilisce tempi e modalità per l’assolvimento dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in modalità digitale.
La DD, in ragione della portata innovativa del progetto Re.Te., dell’impatto derivante dalla sua attuazione sulla platea degli operatori e della necessità di offrire una puntuale assistenza nella fase di transizione dal cartaceo al “full digital”, disegna un percorso graduale di attuazione prevedendo l’adozione progressiva di Re.Te. per settori di imposta e per tipologia di operatori. Il percorso graduale ha anche considerato la sensibilità fiscale delle categorie di prodotti sottoposti ad accisa e le ricadute sul ciclo produttivo aziendale.
Con la DD sono state quindi impartite le disposizioni attuative per gli operatori qualificati come depositari autorizzati (da qui in poi DEPOSITARI) che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, facendo riserva di diramare successive determinazioni per gli altri settori ed operatori.
Con Re.Te., i dati delle contabilità che, si rammenta, sono già obbligatoriamente trasmessi per via telematica, sono “riusati” per alimentare il REGISTRO TELEMATICO che risiede sul sistema informativo dell’Agenzia e che sostituisce a tutti gli effetti i registri cartacei. Le nuove procedure riducono i costi connessi agli adempimenti burocratici integrandoli nel ciclo produttivo aziendale e migliorano l’efficacia e l’efficienza dei controlli attenuandone l’invasività in quanto l’Ufficio può monitorare l’attività svolta dal DEPOSITARIO sul REGISTRO TELEMATICO.
Con nota prot. 125159/RU del 3 novembre 2017 erano state diramate le istruzioni operative per l’utilizzo di Re.Te. limitandone la diffusione ai soli DEPOSITARI designati dalle Associazioni di categoria e agli Uffici competenti per territorio sui medesimi DEPOSITARI.
Con la nota in oggetto si diramano a tutti gli Uffici e alla platea dei DEPOSITARI le istruzioni operative relative al progetto Re.Te., che sostituiscono integralmente la nota prot. n. 125159 del 03 novembre 2017 anche in considerazione delle nuove funzionalità nel frattempo realizzate per supportare le attività degli Uffici territoriali. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota in commento ed ai relative allegati