Con la nota prot. 55972/R.U. del 24 maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane segnala l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 101 del 20 aprile 2018 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), relative alle norme procedurali sull’attribuzione dell’origine preferenziale alle merci. Tale Regolamento abroga i regolamenti CEE n. 3510/80 e CE n. 209/2005 ed è applicabile dalla data del 21 aprile 2018.
Ad integrazione delle Circolari 8/D del 19 aprile 2016 e 13/D del 16 novembre 2017, nonché della nota prot. 89161/RU del 1° agosto 2017 con la quale erano state descritte le precedenti modifiche apportate al citato RE dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989, con la nota in oggetto si illustrano i principali contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 che hanno particolare rilievo sugli istituti e procedimenti doganali regolamentati dalle disposizioni unionali vigenti.
In particolare, si sottolineano le modifiche all’articolo 68 RE, nel senso di specificare meglio, con riferimento al sistema degli esportatori registrati (REX), quali disposizioni riguardanti le norme di origine SPG siano pertinenti, ed in conseguenza applicabili mutatis mutandis, anche ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall’ambito SPG.
Viene altresì riformulato l’articolo 69 RE, che ora è rubricato: “Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”. In sostanza, le norme concernenti la sostituzione delle prove di origine preferenziale si estendono e si applicano ai documenti relativi all’origine. In particolare il comma 1 prevede che un documento iniziale relativo all’origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi al fine di inviare i prodotti , o parte di essi, in altri paesi nell’UE, qualora i prodotti originari coperti dallo stesso documento relativo all’origine, rilasciato o compilato ai fini di beneficiare di trattamento preferenziale diverso dall’SPG, non siano stati ancora immessi in libera pratica e risultano posti sotto il controllo di un ufficio doganale dell’UE. Il comma 2 riformulato prevede che un documento sostitutivo relativo all’origine, di cui al comma 1, può essere rilasciato o compilato, nella stessa forma del documento iniziale o nella forma di un’attestazione sostitutiva (redatta ex art. 101 e allegato 22-20) da: 1) un esportatore autorizzato o registrato nell’UE che rispedisce le merci; 2) un rispeditore delle merci nell’UE, qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia 
applicabile; 3) un rispeditore delle merci nell’UE, qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all’origine al documento sostitutivo relativo all’origine.
Si sottolinea altresì l’inserimento dell’articolo 69 bis (“Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale”), il quale prevede talune norme procedurali relative all’utilizzo dei certificati di origine preferenziale nell’ambito del regime di perfezionamento attivo. La norma in questione reintroduce nella sostanza la disposizione contenuta nel previgente art.136 del Reg.to CEE 2913/92 applicato alla trasformazione sotto controllo doganale, regime quest’ultimo che, come è noto, non è più previsto dal Codice doganale dell’Unione in quanto inglobato nel regime di perfezionamento attivo. In particolare, la nuova norma prevede che quando le merci provenienti da un paese terzo aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale fra l’Unione e i paesi terzi, vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti, al momento dell’immissione in libera pratica, sono ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci. Nel caso tale norma sia applicabile, e quindi non ci si trovi nei casi di esclusione previsti al paragrafo 2 (utilizzo di merci non unionali non aventi la stessa origine preferenziale, merci equivalenti ecc.) il certificato di origine rilasciato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivale ad un documento di origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.
La predetta disposizione si applica dalla data del 1° maggio 2016. Sarà comunque cura dell’Agenzia fornire ulteriori opportune indicazioni in merito alla concreta applicazione della norma di cui trattasi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.