Con la nota prot. 3852/RU
del 14 maggio 2018, non disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, viene comunicata l’entrata in vigore, lo scorso 15 maggio 2018, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/582 della Commissione, del 12 aprile 2018, che modifica gli allegati I e III del Regolamento (UE) n. 1352/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.
Il nuovo allegato I stabilisce, in particolare, il formulario da utilizzarsi per la compilazione e la trasmissione delle AFA a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
L’Agenzia precisa che alcune delle modifiche disposte dal nuovo regolamento sono state già da tempo recepite nel sistema nazionale. Si tratta in particolare delle seguenti modifiche:
1. l’obbligatoria indicazione della presentazione dell’AFA (Application For Action) successiva alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse (cfr. considerando 3)
2. la sostituzione dell’espressione marchio comunitario con marchio dell’Unione europea (cfr. considerando 4)
3. l’obbligatorietà dei nomi e degli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati (cfr. considerando 6)
La modifica riguardante le nuove modalità di compilazione della casella 10 del formulario (cfr. considerando 5) sarà invece operativa a far data dal 15 maggio 2018, data di estensione della nuova release di FALSTAFF.
Con la nuova versione sarà quindi possibile compilare la casella 10 indicando gli Stati membri in cui si richiede l’applicazione della procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni.