Documento di Trasporto Elettronico (DTE). Utilizzo del manifesto elettronico per il regime del transito semplificato (trasporto aereo e marittimo). 
Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio. Istruzioni operative: con nota prot. 41755/ RU del 12 aprile 2018, l’Agenzia delle Dogane, dopo aver premesso che il Codice doganale dell’Unione (art. 233, par. 4, lett. e) ha introdotto tra le semplificazioni previste per il regime del transito unionale l’”uso di un documento di trasporto elettronico (DTE) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime del transito unionale”, evidenzia che tale documento è ammesso a condizione che contenga le indicazioni di tale dichiarazione e tali indicazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l’appuramento del regime.
In proposito, si informano le compagnie aeree/marittime che intendono beneficiare di tale semplificazione che devono essere in possesso di specifica autorizzazione (decisione doganale “ETD”, Da richiedersi tramite il “Trader Portal). L’Agenzia ricorda altresì che le vigenti semplificazioni del transito per via aerea e marittima – di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RDT) – saranno utilizzabili fino al 1° maggio 20182. Pertanto, a decorrere dal 2 maggio 2018, l’unica semplificazione utilizzabile sarà quella del DTE ed, in assenza della prescritta autorizzazione, si potranno effettuare esclusivamente operazioni di transito in procedura ordinaria, con relativo utilizzo dell’NCTS e presentazione di garanzia.
Considerato che in Italia viene già presentato il manifesto di arrivo (MMA) / di partenza (MMP) delle merci e che i relativi tracciati record già contengono gran parte dei dati richiesti per il DTE, nel corso del tavolo tecnico e-Customs del 28 febbraio 20184 si è convenuto di procedere all’integrazione delle informazioni mancanti negli attuali tracciati MMA/MMP per consentirne l’utilizzo come DTE.
Pertanto sono state realizzate nuove funzionalità per il trattamento delle informazioni integrative. Il tracciato dei manifesti non subisce nessuna variazione. Sono state introdotte regole e condizioni specificate in un allegato accluso alla nota in commento, a cui bisognerà tuttavia attenersi solo nei casi in cui il manifesto sia utilizzato per il regime del transito semplificato.
Per beneficiare della citata semplificazione gli operatori economici in possesso della decisione “ETD”, trasmettono agli uffici di destinazione/partenza il MMA e il MMP secondo quanto previsto dal manuale dell’utente per il servizio telematico compilandoli come riportato in allegato.
Si sottolinea che il manifesto elettronico vale anche come dichiarazione di transito semplificato solo se è indicato almeno uno dei codici “T1” o “T2F”.
Nel caso in cui il DTE sia utilizzato anche come dichiarazione di transito, il numero di riferimento LRN assegnato (dal vettore o dal suo rappresentante) al DTE, e da comunicare all’ufficio di destinazione, può essere costituito dal numero del volo o dal codice IMO della nave o numero del viaggio e dalla data di partenza, nonché da eventuali altri caratteri per garantirne l’univocità. Questi ultimi caratteri possono anche coincidere con il numero di manifesto (MMP) generato da AIDA per agevolare gli scambi di informazione tra la dogana di partenza e quella di destino. L’Agenzia raccomanda di utilizzare la codifica in questione, in quanto costituita da elementi facilmente riscontrabili e noti agli operatori coinvolti (numero del volo/ codice IMO/numero del viaggio + data di partenza) che curano le pratiche di arrivo/partenza (agenzie marittime, spedizionieri, handler, ecc.).
Le nuove funzionalità sono disponibili in ambiente di addestramento dal 12 aprile al fine di consentire agli operatori economici di effettuare eventuali invii di prova. A tale scopo, qualora non si disponga ancora del codice identificativo della decisione ETD, utilizzare il codice fittizio “ITETDFALLBACK”.
Le nuove funzionalità sono disponibili in ambiente di esercizio dal 2 Maggio 2018.
E’ possibile richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, per i quali occorrerà attenersi alle istruzioni pubblicate sul portale dell’Agenzia nella sezione “Assistenza on-line” seguendo il percorso “Come fare per → Richiedere assistenza” .