Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio: a disporle è il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/505 della Commissione del 7 marzo 2018. In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, a determinate condizioni, le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutarsi, per motivi giuridicamente giustificati, di fornire a un’altra autorità competente informazioni sui prodotti in sospensione dall’accisa.

Un’autorità competente che abbia trasmesso ad un’altra autorità le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della normativa in materia di accise può chiedere all’altra autorità competente un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni trasmesse. Attualmente per trasmettere detti rifiuti e per chiedere e fornire un ritorno d’informazione è necessario utilizzare il sistema di posta protetta CCN. Al fine di accelerare e migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tutte le informazioni dovrebbero essere conservate in una posizione centrale.

Le autorità competenti potranno pertanto utilizzare il sistema informatizzato in future per trasmettere i rifiuti e chiedere e fornire un ritorno di informazione anziché ricorrere al sistema di posta protetta CCN. 
Inoltre, ai fini delle richieste di assistenza, le autorità competenti saranno in grado di collegare più messaggi che si riferiscono allo stesso movimento di prodotti o allo stesso operatore se i messaggi sono scambiati in richieste distinte. A tale scopo, viene inserita una nuova voce «Identificativo nazionale di riferimento del caso» nei documenti per i messaggi relativi alle richieste di assistenza e alle richieste di verifica dei movimenti. Al fine di migliorare l’integrità delle informazioni contenute nelle voci relative ai dati numerici, per alcune voci viene infine impedito ai soggetti interessati di specificare un valore pari a zero. Di conseguenza sono modificate le tabelle 2, 3, 7, 10, 11 e 12 dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/323.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento in commento.