Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise: a disporle è il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/504 della Commissione del 7 marzo 2018, applicabile a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Come noto, l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale. Al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati in tali messaggi, vengono modificate le tabelle 1, 2 e 4 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013. 
Inoltre, a norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, in caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, per via marittima o di navigazione interna, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati relativi al destinatario al momento della spedizione nella bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva. A norma del regolamento (UE) n. 612/2013 solo un depositario autorizzato è autorizzato a non indicare i dati relativi al destinatario. È stato pertanto ritenuto necessario consentire a uno speditore registrato di lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione nella bozza di documento amministrativo elettronico nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, per via marittima o di navigazione interna, per allinearsi all’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE.
Infne, la spiegazione contenuta nella colonna F della tabella 1 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 viene modificata al fine di fornire un’identificazione più chiara del dato «Ufficio richiedente», per allinearlo alla definizione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.