Con le note prot. 4622/RU del 16.01.2018 e prot. 3944 RU del 16.01.2018, l’Agenzia delle Dogane, in considerazione del notevole impatto sull’attività degli Operatori economici, ricorda dell’avvio, a far data dal 18.01.2018, della nuova funzionalità del sistema dei conti di debito anche in relazione alla istanza e relativa decisione “DPO” nel CDS (Customs Decisions System).

Considerato che l’attuale sistema della garanzia globale di cui agli artt. 89 e ss. del CDU detta una disciplina specifica per la fiscalità unionale (dazio), sotto alcuni aspetti diversa da quella disposta dalle norme nazionali per la fiscalità interna (cd. altri oneri) – ed al fine di evitare l’insorgere di responsabilità verso l’erario della UE in conseguenza di una non corretta gestione della quota inerente i dazi – è stato realizzato uno specifico intervento in AIDA affinché il sistema possa verificare in ogni momento l’importo impegnato per le singole fiscalità, unionale e nazionale.

L’Agenzia comunica che a partire dal 18.01.2018 (data in cui sarà attiva la nuova funzionalità), gli Uffici doganali non potranno più procedere con la proroga di validità delle autorizzazioni/polizze esistenti, anche se rilasciate/acquisite dopo il 1° maggio 2016, dovendo operare esclusivamente attraverso il sistema CDS.

Per una corretta gestione delle istanze e delle decisioni inerenti le dilazioni di pagamento/conti di debito DCTI, è stato modificato l’allegato 5 alla nota prot. n. 109580/DCTI del 29/09/2017, disponibile sul portale dell’Agenzia, ed allegato anche alla nota prot. 3944 RU del 16.01.2018, il quale va prodotto a corredo delle istanze e delle corrispondenti decisioni. Sul punto l’Agenzia ha emanato la nota Prot. 4654/RU del 16 gennaio 2018, con la quale informa gli operatori che il nuovo modello di allegato 5 va utilizzato a partire dal 18 gennaio 2018.

Relativamente alla compilazione di tali modelli si sottolinea inoltre la necessità di indicare, oltre all’importo di riferimento della Garanzia globale corrispondente all’agevolazione concessa (dilazione di pagamento), anche la quota parte inerente il dazio. L’Agenzia rammenta altresì che, ai sensi dell’articolo 22.2 del CDU, la presentazione di una istanza priva del citato allegato o mancante di parte delle indicazioni ivi riportate, comporta il suo non accoglimento in quanto priva di tutte/alcune delle informazioni necessarie per l’adozione della decisione.

L’attivazione del nuovo sistema di impegno delle somme – distinte sempre per dazio ed altri oneri – ha comportato l’impossibilità di utilizzare i conti di debito già in uso da parte dell’operatore; conseguentemente a seguito del rilascio, da parte dell’Ufficio delle Dogane competente, della autorizzazione in questione, il sistema AIDA automaticamente genera sempre un nuovo “conto di debito” contenente le specifiche sopra evidenziate; laddove l’operatore era già titolare di un precedente conto di debito, quest’ultimo deve essere modificato inserendo quale data di fine validità il giorno precedente a quello di avvio del nuovo conto.

L’eventuale conto di debito preesistente al rilascio della nuova decisione DPO, pur se non più impegnabile, deve rimanere aperto fino alla completa riscossione delle somme dovute in conseguenza dell’impegno assunto e deve essere chiuso solo a seguito dello svincolo della garanzia/polizza.

Il rilascio di una nuova autorizzazione alla dilazione/conto di debito comporta anche l’acquisizione di una nuova corrispondente polizza.

Al riguardo, al fine di evitare l’insorgere di contestazioni con gli enti garanti e conseguenti problematiche nell’eventuale fase di recupero delle somme da riscuotere, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla necessità di acquisire solo polizze in cui l’importo garantito sia chiaramente distinto per risorse proprie e fiscalità nazionale e siano indicati i soggetti abilitati ad impegnare il conto di debito.

Va da sé che ogni successiva modifica dei soggetti abilitati deve essere trattata sul CDS come una modifica della decisione (amendment) e non comporta il rilascio di una nuova decisione. Qualora il nuovo conto sia intestato alla medesima partita IVA/codice fiscale del precedente, sarà possibile imputare allo stesso anche le rettifiche di bollette già impegnate sul precedente conto.

In relazione, infine, ad alcune perplessità sollevate in relazione alla competenza ad autorizzare la dilazione di pagamento inerente il cd. “credito doganale triestino” – modalità di pagamento T – regolato dal D.M. n. 7207 del 18.06.19233, utilizzabile solo per le operazioni effettuate presso l’Ufficio delle Dogane di Trieste (casse 129101, 129102, 129103, 129104) e, dal 1 gennaio 2017, presso l’Ufficio delle Dogane di Fernetti (casse 321100, 321101) ed applicabile anche alle risorse proprie, non può che confermarsi l’applicazione delle norme in materia di competenza al rilascio della decisione – artt. 22 del CDU o 12 del R.D. – e conseguentemente può essere autorizzata anche da un Ufficio delle Dogane diverso dai due sopra citati.

L’Agenzia rappresenta, infine, che in considerazione del notevole impatto sull’attività degli Operatori economici la presente nota viene pubblicata anche sul sito internet dell’Agenzia ed inviata per conoscenza alle Associazioni di categoria interessate.