Con provvedimento Prot. n. 194409/2017 del 25 settembre 2017, adottato in forma congiuta dall’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate, vengono introdotte alcune semplificazioni relative alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”),
in seguito alla adozione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le disposizioni del provvedimento in oggetto, le quali si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018, interessano gli elenchi riepilogativi relativi:
– agli acquisti di beni;
– agli acquisti di servizi;
– alle cessioni di beni;
– ai servizi resi.
In particolare, per quanto riguarda gli elenchi relativi agli acquisti di beni, viene stabilito che i soggetti che sono obbligati alla trasmissione dei relativi elenchi riepilogativi devono presentare, unicamente a fini statistici, gli elenchi degli acquisti intracomunitari di beni in relazione a periodi mensili, solo se l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, maggior o uguale a 200.000 euro. Per gli altri soggetti (diversi da quelli di cui al punto precedente), i dati riepilogativi vengono acquisiti (per fini statistici) direttamente dall’Agenzia delle entrate tramite i vari adempimenti comunicativi e sono resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.
Per quanto riguarda invece gli elenchi relativi alla cessione di beni, viene stabilito che la compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

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