Con Determinazione direttoriale prot.: 493869/RU del 23 dicembre 2021, ADM, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha recepito nell’ordinamento nazionale le novità introdotte dalla Direttiva n. 2018/1910/UE e dai Regolamenti n. 2020/1197/UE e n. 2021/1704/UE in materia di elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Dal 1° gennaio 2022, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi a periodi mensili degli acquisti intra-UE spetta solo quando l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000 e negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisiti intraunionali di beni non vengono più inseriti Stato del fornitore, codice IVA dello stesso e ammontare delle operazioni in valuta.

Con riferimento alla “natura della transazione”, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20.000.000 devono indicare i dati conformemente alla disaggregazione a due cifre (colonne A e B) della Tabella di cui all’allegato XI della Determinazione mentre i soggetti diversi da quelli appena citati possono indicare i dati scegliendo tra la disaggregazione a una cifra (colonna A) e la disaggregazione a due cifre (colonne A e B).

Inoltre, per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi alle cessioni e agli acquisti di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice NC 9950 00 00.

Infine a partire dal 1° gennaio 2022, vi è l’obbligo di inserire il Paese di origine non preferenziale delle merci (c.d. “made in”), determinato sulla base della normativa doganale attualmente in vigore, nella colonna 15 del nuovo Modello INTRA 1bis. Il tema dell’origine non preferenziale assume rilevanza non più solo per gli importatori o gli esportatori unionali ma anche per gli operatori che effettuano scambi intra-UE.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.