Con la Risoluzione N. 139/E del 10/11/2017, l’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, ai sensi dell’articolo 5, comma 01, del D.M. del 23 gennaio 2015, istituisce i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione.

Per il modello F24, si istituisce il codice tributo: “6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 EP, si istituisce il codice tributo:
“621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la 
denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il 
versamento;
  • nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
    • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
    • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
    • nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel 
formato “00MM”;
    • – nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

I soggetti diversi da quelli sopra citati effettuano il versamento dell’IVA dovuta in esito alla scissione dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. del 23 gennaio 2015, utilizzando i codici tributo “620E” e “6040”, istituiti con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 1203, articolo 12, nel caso di cui al comma 1, lettera c), del citato articolo 4.

La Risoluzione è disponibile al seguente link