In virtù del Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, l’Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (cd. «SPG»). L’articolo 5, paragrafo 2 di tale Regolamento rimanda al Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (cd. “DAC”) la fissazione delle norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, con le relative procedure e metodi di cooperazione amministrativa. A seguito del dibattito avviato dal Libro verde del 18 dicembre 2003 sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali, il 16 marzo 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali – Orientamenti per il futuro», la quale comunicazione delinea un nuovo approccio alle norme di origine in tutti i regimi commerciali preferenziali cui partecipa l’Unione europea e in particolare nei regimi orientati allo sviluppo quali l’SPG. Nell’ambito dell’agenda di Doha per lo sviluppo è stata rinoltre iconosciuta la necessità di garantire una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale, in particolare migliorando l’accesso ai mercati dei paesi sviluppati.

Il nuovo Reg. (UE) N. 1063/2010 della Commissione del 18 novembre 2010 mira pertanto ad una semplificazione delle norme di origine preferenziale, rendendole meno restrittive, in modo che i prodotti originari dei paesi beneficiari possano effettivamente trarre vantaggio dalle preferenze concesse ed assicurare che le preferenze vadano realmente a beneficio di chi ne ha bisogno.

Viene in particolare definito per tutti i prodotti un criterio unico di determinazione dell’origine delle merci che non sono interamente ottenute in un paese beneficiario il quale è basato sul valore aggiunto nel paese beneficiario interessato. E’ inoltre previsto il rispetto di una soglia di trasformazione sufficiente.

Il criterio del valore aggiunto non è tuttavia adatto o non è utilizzato come criterio unico per una serie di settori, fra i cui i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, i prodotti della pesca, i prodotti chimici, i metalli, i tessili, l’abbigliamento e le calzature. In questi settori è infatti opportuno utilizzare, in sostituzione o in aggiunta al criterio del valore aggiunto, altri semplici criteri, che possano essere facilmente compresi dagli operatori e agevolmente controllati dalle amministrazioni. Questi altri criteri prevedono un contenuto massimo autorizzato di materiali non originari, la modifica della voce o sottovoce tariffaria, una specifica operazione di lavorazione o trasformazione e l’impiego di materiali interamente ottenuti.

Viene inoltre riconfermata l’esigenza di redigere un elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti che non possono in ogni caso conferire l’origine, al fine di garantire che la lavorazione o la trasformazione che hanno luogo in un determinato paese beneficiario siano operazioni genuine ed economicamente giustificate ed apportino un beneficio economico reale a quel paese. Tale elenco, già esistente, necessita di alcuni adeguamenti.

Alcune novità sono introdotte anche in riferimento al cumulo dell’origine, che come noto rappresenta un’importante facilitazione che consente ai paesi aventi norme di origine identiche di cooperare al fine di fabbricare prodotti ammissibili al trattamento tariffario preferenziale. Le condizioni vigenti per il cumulo regionale dell’origine (forma di cumulo attualmente praticata all’interno di tre gruppi regionali di paesi), si sono rivelate complesse e troppo restrittiveLa Commissione ha ritenuto pertanto opportuno semplificarle e renderle meno restrittive eliminando la condizione vigente relativa al valore. Si è infine ritenuto opportuno mantenere le possibilità di cumulo attualmente esistenti fra i paesi dello stesso gruppo regionale nonostante la differenziazione fra paesi meno sviluppati e altri paesi beneficiari introdotta in alcuni casi nelle norme di origine dal regolamento in commento. È opportuno che tale cumulo sia autorizzato solo se, quando i materiali sono spediti a un altro paese del gruppo a fini di cumulo regionale, ciascun paese applica la norma di origine ad esso applicabile nelle relazioni commerciali con l’Unione europea. Tuttavia, per prevenire la distorsione degli scambi tra paesi che presentano diversi livelli di preferenza tariffaria, è stata prevista l’esclusione dal cumulo regionale di alcuni prodotti sensibili.

L’elenco dei materiali esclusi dal cumulo regionale viene inserito in un allegato distinto.

Prevista anche l’istituzione, da parte di ciascun paese beneficiario, di un elenco elettronico degli esportatori registrati al fine di agevolare lo svolgimento di controlli mirati successivi all’esportazione, il cui contenuto dovrà essere comunicato alla Commissione dall’autorità pubblica competente del paese beneficiario. Sulla base di tale elenco la Commissione costituirà una banca dati centrale degli esportatori registrati a beneficio delle amministrazioni e degli operatori dell’Unione europea, nella quale gli operatori possano verificare, prima di dichiarare le merci per immissione in libera pratica, che il loro fornitore sia un esportatore registrato nel paese beneficiario interessato. Analogamente, è necessario che gli operatori dell’Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell’origine siano registrati presso le autorità competenti degli Stati membri.

Sull’argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle Dogane con la nota prot. 151552 R.U. del 25 novembre 2010. Essa richiama a sua volta la nota n. 925339 del 23 novembre 2010 della Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) della Commissione europea, che fornisce alcune informazioni in merito alle principali caratteristiche delle nuove regole di origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG), di cui al regolamento (UE) n. 1063/2010.

Il Regolamento semplifica le norme e le procedure per i paesi in via di sviluppo che desiderano beneficiare del regime SPG dell’Ue, assicurando nel contempo che siano effettuati i controlli necessari per prevenire le frodi. Le nuove regole di origine saranno applicabili dal 1° gennaio 2011.

I principi fondamentali della revisione delle regole d’origine SPG, vale a dire la semplificazione e un maggiore orientamento allo sviluppo, sono stati definiti nella comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali – Orientamenti per il futuro».

Per i prodotti le nuove norme contengono criteri semplici che possono essere agevolmente compresi dagli operatori e perfettamente controllati da parte delle amministrazioni. Tali criteri comprendono un tenore massimo consentito di materiali non originari; il cambiamento della voce o sottovoce doganale; operazioni specifiche di lavorazione e trattamento; l’uso di materiali interamente ottenuti.

Le norme di origine sono definite, per quanto possibile, con un approccio settore per settore piuttosto che sulla base di ogni singolo prodotto. Le norme applicabili ai prodotti tengono conto, inoltre, della situazione specifica dei paesi meno sviluppati (in generale si consente un tenore massimo di materiali non originari fino al 70% o si offre un livello equivalente di rilassamento per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati).

Per di più, l’elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che non possono mai conferire l’origine contiene alcuni adattamenti, come ad esempio una nuova regola che preclude la miscela dello zucchero con qualsiasi materiale. Tutti i paesi beneficiari usufruiranno inoltre in modo maggiore del sistema di deroghe alle norme di origine. La proposta di riforma prevede che i paesi beneficiari possano richiedere deroghe in caso di catastrofi naturali e per motivi economici. L’UE sarà anche in grado di concedere deroghe di propria iniziativa.

Per quanto riguarda il cumulo dell’origine, oltre a quello bilaterale (che permette ai paesi beneficiari di utilizzare materiali di origine europea), le nuove norme di origine prevedono un sistema di cumulo regionale semplificato rispetto a quello applicato ai tre gruppi regionali esistenti. E’ stato creato un nuovo gruppo di cumulo regionale, il gruppo IV, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

Le condizioni per il cumulo regionale d’origine sono state semplificate e rese meno stringenti con l’eliminazione della condizione del valore che esisteva in precedenza. Inoltre, le possibilità di cumulo esistenti tra i paesi dello stesso gruppo regionale sono mantenute nonostante la differenziazione introdotta dal presente regolamento per le norme di origine in alcuni casi tra i paesi meno sviluppati e gli altri paesi beneficiari. Il cumulo regionale resta consentito a condizione che quando invia i materiali a un altro paese del gruppo ai fini del cumulo regionale, ciascun paese, sia esso o no un paese meno sviluppato, applichi la norma di origine ad esso applicabile nei suoi rapporti commerciali diretti con l’Unione europea. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni degli scambi tra paesi con diversi livelli di preferenza tariffaria, taluni prodotti sensibili sono esclusi dal cumulo regionale. Oltre a ciò, sarà ora possibile il cumulo tra i paesi ASEAN (Associazione delle Nazioni dell’Asia Sud-Orientale) e i paesi SAARC (Associazione Sud-Asiatica per la Cooperazione Regionale), su richiesta e a determinate condizioni.

Il cumulo esteso tra un paese beneficiario e un paese con cui l’Unione europea ha un accordo di libero scambio in vigore può inoltre essere concesso dalla Commissione a condizione che i paesi coinvolti nel cumulo si siano impegnati, tra l’altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia con l’Unione europea che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione da parte del paese beneficiario in questione.

Ai paesi beneficiari, fin dal 2001, è stato consentito di cumulare l’origine con le merci di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato originarie della Norvegia e della Svizzera. Questa possibilità di cumulo è ora estesa alla Turchia.

Tra le altre semplificazioni vale inoltre la pena di ricordare:

– la sostituzione della regola del trasporto diretto con un principio più flessibile di non manipolazione (cfr. l’articolo 74);

– l’eliminazione del requisito dell’equipaggio nella definizione di “sue navi” per i prodotti della pesca catturati al di fuori delle acque territoriali da considerare interamente ottenuti (cfr. l’articolo 75, par. 2);

– il rilassamento (dal 10 al 15%) e l’adattamento alle specificità settoriali della regola di tolleranza generale, espressa d’ora in avanti in percentuale del peso per i prodotti agricoli (cfr. l’articolo 79).

Un nuovo sistema di autocertificazione da parte degli esportatori sostituirà il sistema di certificazione di origine da parte delle autorità pubbliche. Il sistema cosiddetto degli esportatori registrati (REX) sarà introdotto a tal fine a partire dal 1° gennaio 2017. Da questa data in poi gli esportatori forniranno direttamente le dichiarazioni di origine ai loro clienti. Gli esportatori saranno registrati presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare controlli mirati postesportazione.

La Commissione europea contatterà le autorità dei paesi beneficiari per guidarli ed assisterli nella realizzazione del sistema informatico richiesto. Ciascun paese beneficiario dovrà creare un registro elettronico di esportatori registrati, il cui contenuto sarà comunicato alla Commissione da parte delle sue competenti autorità governative.

Su questa base la Commissione istituirà un banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario in questione. Allo stesso modo, gli operatori dell’Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell’origine saranno registrati presso le competenti autorità degli Stati membri.

Un ulteriore periodo di tre anni è inoltre previsto per i paesi che non saranno in grado di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2017.

Sono stabilite norme transitorie concernenti le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa per coprire il periodo fino al 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni vigenti finora. In particolare, tali disposizioni transitorie prevedono il rilascio del certificato di origine, modulo A, da parte delle autorità competenti del paese interessato. Le dichiarazioni su fattura saranno presentate dagli esportatori, se del caso. Il modello di certificato di origine, modulo A, è aggiornato con la versione 2007 delle note relative al modello poichè tale versione contiene un elenco aggiornato dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini delsistema SPG.

L’accesso al sistema SPG è subordinato alla condizione che i paesi beneficiari mettano in atto e mantengano le necessarie strutture amministrative e i sistemi di attuazione e gestione delle regole d’origine SPG e delle procedure di origine, comprese eventualmente le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo. Le autorità competenti dei paesi beneficiari sono in tal senso tenute a collaborare con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell’Unione europea.

Il testo delle regole d’origine SPG è disponibile online. Una versione aggiornata in lingua inglese della Guida per gli utenti per le regole d’origine SPG dovrebbe essere disponibile online entro il 31 dicembre 2010 al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en.htm

Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 1063 – 18112010Agenzia Dogane – Nota – 151552RU – 25112010