Con Risposta n. 855/2021 ad interpello, L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché l’operazione di esportazione senza trasferimento del diritto di proprietà non attribuisce il beneficio della non imponibilità IVA all’operatore nazionale, è da considerarsi irrilevante ai fini della formazione del plafond IVA e del conseguente acquisto in sospensione d’imposta.
In alternativa al regime del perfezionamento passivo, che consente di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio doganale UE per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione, gli operatori economici possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà, dei beni oggetto delle operazioni di compensazione.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.