A seguito delle discussioni intercorse nell’ambito dei lavori del Comitato del Codice Doganale Settore Origine tra i competenti Servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri, è stata chiarita la portata dell’art. 21 delle note esplicative sui protocolli paneuromediterranei (PEM) sulle norme di origine (GUUE 2007/C83/01), in materia di applicazione della contabilità separata nel quadro del regole di origine sullo zucchero.
La Commissione europea chiarisce che le note esplicative non costituiscono un atto giuridicamente vincolante e che hanno solo un valore chiarificatore. Il loro scopo è fornire uno strumento procedurale che agevoli l’applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti i protocolli paneuromediterranei e, nel caso di specie, riguardo la separazione contabile nel quadro del regole di origine sullo zucchero da parte degli Stati membri.
La questione esaminata è se gli Stati membri possono autorizzare la contabilità separata anche a favore di operatori diversi dai fabbricanti di prodotti finali dei comparti interessati (dolciumi, bibite, bevande alcoliche, yogurt o derivati del latte), consentendo sia ai produttori che ai fornitori di mescolare zuccheri di origine diversa nello stesso magazzino, per poi venderli come materiali originari.
All’esito degli approfondimenti svolti è stato chiarito che:
– l’autorizzazione al ricorso alla contabilità separata può essere concessa ad operatori diversi dai produttori reali di prodotti finali limitatamente allo zucchero;
– la limitazione della misura al settore dello zucchero è dovuta alla specifica situazione di approvvigionamento del prodotto perché rispetto ad altri materiali, per cui la produzione comunitaria è sufficiente a coprire le esigenze del mercato interno, l’UE, a seguito della riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, è diventata importatrice netta di zucchero; perché una parte dello zucchero importato è incorporato nei prodotti esportati, che dovrebbero poter beneficiare del trattamento preferenziale nel quadro delle pertinenti regole di origine; perché, infine, i produttori di prodotti dello zucchero possono essere riforniti da produttori che fungono anche da commercianti di zucchero di origine non-UE;
– lo zucchero esportato senza lavorazioni o trasformazioni non deve beneficiare della contabilità separata.
A seguito dello scambio di opinioni e valutazioni, sia di natura tecnico-doganale che di opportunità commerciale, tra i servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si è, in sostanza, concordato che: «Le autorità degli Stati membri che concedono le autorizzazioni alla gestione di scorte di materiali fungibili originari e non originari attraverso la contabilità separata possono prevedere di concedere tali autorizzazioni anche ai fornitori di zucchero utilizzato per la produzione di prodotti originari finali. Lo zucchero esportato senza ulteriori lavorazioni o trasformazioni non può beneficiare della contabilità separata. Tutte le altre condizioni legate all’uso della contabilità separata dovranno, naturalmente, essere soddisfatte».
Circa le condizioni di utilizzo dell’istituto della contabilità separata, sia a beneficio dei produttori finali che dei fornitori coinvolti nella filiera dello zucchero, si dovrà pertanto fare riferimento all’art. 21 delle citate note esplicative, alla luce delle considerazioni fornite.
L’Agenzia delle Dogane in particolare, con la nota Prot. 103357/RU del 19 aprile 2013 richiama l’attenzione sul fatto che la Commissione si è preoccupata di precisare che si tratta di indicazioni operative di natura orizzontale. Il citato art. 21 indica la sussistenza di condizioni che le autorità doganali che concedono l’autorizzazione devono verificare per il monitoraggio delle merci non originarie consegnate dal magazzino. Tali autorità restano tuttavia libere di effettuare tutte le attività di controllo per il corretto rilascio dell’autorizzazione decidendo, alla luce di una complessa serie di variabili, procedurali e normative, se concederla ovvero, al permanere di dubbi sul rispetto delle condizioni dell’art. 21, se negarla per le operazioni oggetto di interesse.
In allegato alla nota viene riportato un estratto delle note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine (GU 2007/C83/01).