Con la circolare n.25 ADM ha comunicato che è stata apportata una revisione parziale alla nota prot. n. 16407/RU del 09/02/2015 relativa all’applicazione dell’articolo 303 del T.U.L.D. (Testo Unico delle Leggi Doganali) per il calcolo delle sanzioni in caso di dichiarazione contenente più articoli.
Le Direzioni Territoriali hanno richiesto chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 303 del T.U.L.D. per la quantificazione delle sanzioni in caso di “dichiarazioni con più singoli”. La prassi precedente stabiliva che il divieto di compensazione tra diverse dichiarazioni doganali sussiste anche per i singoli fatti dichiarati all’interno di ciascuna dichiarazione. Tuttavia, si applicava l’articolo 12, comma primo, del D.lgs. n. 472 del 1997, che in caso di più violazioni con una sola azione od omissione, permette di applicare una sola sanzione, la più grave, aumentata da un quarto al doppio.
La giurisprudenza di merito ha evidenziato che, nonostante i diritti evasi fossero pari a zero, sono state irrogate sanzioni per ciascun singolo nella dichiarazione cumulativa, in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 25509 del 12/11/2020, ha confermato che in caso di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato ed accertato, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, si dovrebbe riferire all’insieme delle singole partite di merce contenute nell’ambito dell’unica dichiarazione.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione cumulativa, occorre verificare se il valore complessivo dei dazi evasi superi il 5% dei dazi dichiarati. Se il valore complessivo accertato risulta inferiore al 5% rispetto a quello originariamente dichiarato, si applica la sanzione prevista dall’art. 303, comma 1 del T.U.L.D.; se superiore, si applica la sanzione come indicata al comma 3 dello stesso articolo. In entrambi i casi, deve essere irrogata una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto del cumulo giuridico.
L’ADM ha fornito istruzioni dettagliate, incluse le modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni per diverse situazioni, al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione delle nuove norme consulta la documentazione in allegato.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.