Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viste le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ritenuta l’opportunità, per l’anno 2021, di determinare le modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti energetici, sull’alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall’1 al 15 del mese di dicembre 2021 decreta che i pagamenti dovranno essere effettuati, nel medesimo anno entro:

  1. a) il 20 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
  1. b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.