Gli articoli 13 e 14 della legge professionale 22 dicembre 1960, N. 1612 si riferiscono al Consiglio Nazionale dell’Albo degli Spedizionieri Doganali, con sede in Roma Via XX Settembre n. 3, che è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dai componenti i consigli compartimentali.

Il Consiglio Nazionale, nella seduta di insediamento, elegge nel suo seno il presidente (fino al 1993 il consiglio era presieduto dal direttore generale delle dogane; la presidenza è passata ad uno spedizioniere doganale con legge 427/93), il vice presidente, e la giunta esecutiva. Nomina altresì il segretario anche fra persone estranee al consiglio e non iscritte nell’albo. Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da tre o più componenti.

Il Consiglio Nazionale  svolge le seguenti attività:

  1. Provvede alla formazione dell’albo nazionale;
  2. Decide sui conflitti di competenza fra i consigli compartimentali;
  3. Decide sui ricorsi ad esso proposti contro i provvedimenti presi dai consigli compartimentali;
  4. Interviene presso le amministrazioni centrali dello stato per questioni inerenti la regolamentazione e l’attuazione della legge professionale;
  5. Promuove e favorisce le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
  6. Dà parere, quando ne è richiesto, su tutte le questioni che interessano la professione;
  7. Vigila sul regolare funzionamento dei consigli compartimentali;
  8. Stabilisce le modalità per la trattazione dei ricorsi;
  9. Decide sulle domande di riammissione agli albi degli spedizionieri doganali cancellati o radiati.
    Le delibere del consiglio nazionale sono atti definitivi. I consiglieri nazionali durano in carica tre anni e  sono rieleggibili.