Con la circolare n. 52/E del 2 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate, ribaltando il proprio precedente orientamento, prende atto di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione e precisa che gli uffici finanziari possono riesaminare le violazioni da “omessa regolarizzazione” degli obblighi di fatturazione compiute al 31 marzo 1998, fino a quando, cioè, era in vigore la vecchia normativa. Inoltre si rende applicabile il principio del favor rei anche in relazione all’imposta dovuta, in quanto il recupero della stessa ha natura sanzionatoria e non di imposizione fiscale. L’applicazione di tale disciplina sanzionatoria, nel rispetto del principio del favor rei, ha dato origine ad un diffuso contenzioso. Il previgente art. 41 del DPR 633/72, prevedeva che il soggetto passivo che avesse acquistato beni o servizi senza emissione della fattura, o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato, era tenuto a regolarizzare l’operazione. Laddove tale regolarizzazione non fosse avvenuta, al cessionario o committente veniva chiesta sia l’imposta non applicata, sia la sanzione relativa alla violazione dell’obbligo di fatturazione.

A partire dal 1 aprile 1998, invece, il legislatore ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio in virtù del quale il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito (salva la responsabilità del cedente o del commissionario), con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di lire cinquecentomila (25 euro), sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997).

La novità più importante che è stata introdotta  riguarda il fatto che non è più richiesto, nei casi di omessa regolarizzazione, il recupero dell’imposta nei riguardi del cessionario, e, pertanto, l’ufficio non deve più procedere al recupero del tributo nei confronti dello stesso.

Sulla base delle nuove precisazioni dell’Amministrazione Finanziaria, nessuna imposta  è dovuta dal committente o cessionario che non ha messo in regola gli acquisti con fattura irregolare o senza averla mai ricevuta. Tale regola riguarda anche le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998, in applicazione del principio del favor rei. Di conseguenza, gli uffici finanziari vengono invitati a riesaminare i contenziosi pendenti, al fine di applicare il principio del favor rei.

Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Circolari – 52E – 2122011