Con comunicato del 22 dicembre 2011 della DG per la Politica Commerciale internazionale, Div. III – Politiche settoriali, il Ministero dello Sviluppo Economico informa gli operatori che con il Regolamento (UE) n. 1323/2011 della Commissione Europea (pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 335 del 17.12.2011), sono state fissate le regole di gestione e ripartizione dei contingenti tessili in oggetto specificati per il 2012.

Le domande, in carta semplice o modulo comunitario, vanno presentate al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – D.G. Politica Commerciale Internazionale, Divisione III – Viale Boston, 25 – 00144 ROMA – Eur.

I contingenti, di cui all’allegato IV del Reg. (CE) n. 517/94, verranno distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati Membri (principio del “primo arrivato, primo servito”). La prima trasmissione, eseguita tramite il sistema informatico “SIGL” (Sistema integrato Gestione Licenze), alla Commissione europea sarà effettuata alle ore 10 del 9 Gennaio 2012.

Gli operatori, sia “tradizionali”, sia “nuovi”, non potranno essere autorizzati ad importare una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente. Detti massimali, tuttavia, non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2012, possono dimostrare – in base alle licenze di importazione concesse loro per il 2011 e restituite con le annotazioni doganali – di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile, nei limiti dei quantitativi disponibili, sarà pari all’ammontare importato nel 2011.

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione, per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, e a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno il 50% della precedente autorizzazione.
Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e tale validità non potrà superare la data del 31 dicembre 2012.

Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo 2013, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga, richiesta che dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della licenza in questione.
Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il contratto di fornitura della merce, firmato da entrambi i contraenti, in originale o copia autenticata, ed una dichiarazione nella quale si affermi che non è stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese Membro della Comunità, per le categorie ed i Paesi interessati, a valere sui contingenti 2012, e che la licenza verrà restituita entro quindici giorni dalla scadenza.

Allegati: MINSVEC – Comunicati – 22122011