Per poter beneficiare della sospensione del pagamento dell’IVA, in caso di merci destinate ad essere immesse in libera pratica in Italia per proseguire verso un altro Stato UE l’importatore deve comunicare all’Agenzia delle Dogane il numero identificativo IVA del destinatario finale (oltre che il proprio). Si tratta di una disposizione introdotta dall’art. 8 della Legge Comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217 – G.U. 2 gennaio 2012, n. 1), che intende recepire un principio affermato dalla Corte dei Conti UE in una recente relazione speciale sui controlli nell’ambito del Regime doganale 42.

Allegati: Parlamento – Legge – 217 – 15122011