Con Nota n° 24265 del 19 febbraio 2010, l’Agenzia delle Dogane informa gli utenti del fatto che con le Direttive CE 2008/8 e 2008/117 è stata modificata la Direttiva CE 2006/112, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 2010.
E’ in corso di imminente pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un Decreto Legislativo di recepimento delle citate Direttive il quale, tra l’altro, modifica le disposizioni in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA), così come è in corso di pubblicazione un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità ed i termini per la loro presentazione.

Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT (in corso anche questa di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia), vengono approvati i Modelli INTRA da utilizzarsi per riepilogare le operazioni intracomunitarie riferite a periodi decorrenti dal 2010.

Tale Determinazione detterà anche le istruzioni di dettaglio per la compilazione dei Modelli INTRA (Allegato XI), le specifiche tecniche e i tracciati record per la loro presentazione telematica (Allegato XII), nonché le specifiche tecniche e i 2 tracciati record per la presentazione in dogana (onere, quest’ultimo, previsto soltanto in via transitoria).

I nuovi Modelli si distinguono in :

– Modello INTRA 1: riferito all’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi;

Modello INTRA 2: riferito all’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.

Ciascun modulo si compone di un frontespizio e di quattro sezioni (da bis a quinquies). Il primo contiene i dati generali e riassuntivi dell’elenco stesso, mentre la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (Mod. INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (Mod.INTRA2bis) nel periodo di riferimento e la sezione ter riporta le rettifiche relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. quater) o per comunicare eventuali rettifiche (sez. quinquies).

L’Agenzia delle Dogane mette in rilievo le novità di maggiore interesse che vengono introdotte dai suddetti provvedimenti in corso di pubblicazione, identificate come segue:

1) l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici vale anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale;

2) l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie segue la periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette invece, la periodicità è mensile;

3) l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali dovrà avvenire esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Fino al 30 aprile 2010, gli elenchi potranno essere presentati anche in formato elettronico (secondo le specifiche di cui all’All. XIII citato in premessa) agli uffici doganali territorialmente competenti, ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso non sarà più possibile la presentazione cartacea dei Modelli INTRA.

4) in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avviene attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo provvedimento, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con riserva di maggiori istruzioni sull’argomento, per completezza di esposizione, l’Agenzia aggiunge che, tenuto conto del fatto che, ad oggi, non risultano ancora pubblicate le norme nazionali di recepimento delle Direttive comunitarie sopra citate, onde superare le obiettive difficoltà in cui ragionevolmente possono versare i soggetti IVA tenuti alla presentazione dei Modelli INTRA in questione, con circolare n. 5 del 17 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle prime indicazioni in materia (vedasi la news seguente). Più precisamente è stato chiarito che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 10 del Statuto del contribuente, per gli eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRA, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi secondo le modalità definite dalla normativa in corso di emanazione.

Infine, per garantire uniformità di comportamento da parte di tutti gli Uffici doganali, la nota in oggetto fornisce alcune istruzioni per il trattamento dei Modelli INTRA eventualmente già fatti pervenire, ad oggi, dai soggetti obbligati.

Si distinguono in particolare due ipotesi:

1)    Gli elenchi riepilogativi sono stati presentati prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie: (in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata, nel qual caso ai fini della data farà fede il timbro postale). In tal caso, non vigendo ancora l’obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA.

2)    Gli elenchi riepilogativi sono stati presentati nel periodo tra la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010: se presentati secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue:

  1. per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta;

per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 24265RU – 19022010