Continuano le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. A disporle, stavolta è la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009, che introduce alcuni adeguamenti di carattere tecnico alla precedente disciplina allo scopo di allinearne la disciplina alle disposizioni della Direttiva 2003/92/CE, con particolare riferimento alle cessioni di gas e di energia elettrica. Viene in particolare esteso il campo di applicazione della Direttiva 2003/92/CE (regime speciale IVA) anche alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a un siffatto sistema. Viene inoltre stabilito che considerate le sue caratteristiche, il gas importato mediante navi è identico a quello importato mediante gasdotti e come tale è destinato, una volta rigassificato, ad essere trasportato mediante gasdotti. Per esigenze di neutralità, sii è dunque ritenuto opportuno applicare l’esenzione alle importazioni effettuate mediante navi in cui il gas è immesso in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte

Allegati: Consiglio UE – 2010 – Direttive – 162 – 22122009 – Sistema Iva