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Con la Circolare N. 14/D del 12/05/2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti sulle procedure da seguire per l’esportazione delle navi da diporto alla luce delle modifiche apportate all’art. 36, comma 4, del TULD dall’art. 60 del D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

L’articolo in questione del TULD dispone che le navi, ad esclusione di quelle da diporto, nazionali e nazionalizzate iscritte nei registri previsti dal codice della navigazione si intendono destinate al consumo fuori dal territorio doganale quando vengono cancellate dalle matricole o dai predetti registri. L’esclusione delle navi da diporto è stata introdotta dall’art. 60 del D.L. n.1/2012, convertito dalla Legge 27/2012, che ha introdotto alcune semplificazioni con l’intento di rilanciare la competitività del settore nautico del diporto. Il comma 4 dell’art. 36 del TULD in particolare, prevede il rilascio di una semplice dichiarazione di esportazione definitiva da parte dell’armatore ai fini della destinazione al consumo fuori dal territorio doganale di una nave da diporto. Le semplificazioni introdotte relativamente alle procedure di esportazione delle navi da diporto, attraverso l’eliminazione dell’adempimento della cancellazione delle stesse dai registri navali nazionali, non incidono, tuttavia, sull’espletamento degli adempimenti doganali richiesti per l’esportazione delle navi da diporto e l’effettiva uscita delle stesse dal territorio doganale dell’Unione. In proposito, l’Agenzia evidenzia che la dichiarazione resa dall’armatore non fa venir meno l’obbligo di provvedere alle formalità doganali richieste dalle disposizioni regolamentari unionali per l’esportazione delle navi fuori dal territorio doganale della UE, ovvero:

1) dichiarazione doganale di esportazione presentata dall’esportatore o da un suo rappresentante presso l’Ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito ai sensi dell’art. 221 par.2 del Reg. UE 2015/2447;

2) effettiva uscita delle navi dal territorio doganale dell’Unione.

In tale contesto, tenuto conto della necessità di uniformare sul territorio nazionale le modalità attraverso le quali l’Ufficio doganale di uscita può accertare l’effettiva uscita delle navi da diporto dal territorio doganale della UE, entro novanta giorni dalla data della dichiarazione doganale di esportazione, consentendo, altresì, ai cantieri navali di avvalersi di modalità alternative con le quali comprovare tale requisito, il dichiarante/esportatore per le navi da diporto per le quali siano state espletate le formalità di iscrizione nei registri navali di un paese terzo fornisce al predetto Ufficio doganale la seguente attestazione:

– dichiarazione resa dall’armatore o dal comandante della nave da diporto di aver raggiunto le acque internazionali e quindi di aver oltrepassato il limite delle dodici miglia che delimita il territorio doganale della UE, accompagnata dalla rilevazione satellitare della posizione della nave in acque internazionali, fornita attraverso il sistema A.I.S (Automatic Identification System) monitorato dalla Capitaneria di porto, per le navi da diporto che ne sono provviste per legge o che lo abbiano in dotazione.

In alternativa a quanto sopra indicato, il dichiarante/esportatore fornisce all’ufficio doganale la documentazione comprovante l’arrivo della nave in un porto terzo.2,

La Circolare dell’Agenzia è disponibile al seguente link