Europa Europe 3D

Avviso della Commissione a norma dell’articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario — norme sull’origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG) — Estensione alla Turchia del sistema di cumulo bilaterale istituito da suddetto articolo: con Avviso (2016/C 134/01) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C-134 del 15/4/2016, la Commissione europea, dopo aver ricordato che l’articolo 85 del Reg. (CEE) n. 2454/93 prevede per i paesi beneficiari dell’SPG la possibilità di utilizzare taluni materiali originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia nel quadro del cumulo dell’origine e che tale sistema (il quale è già in atto per quanto riguarda i materiali originari della Norvegia e della Svizzera),  consente ai paesi beneficiari dell’SPG di utilizzare materiali originari di questi paesi nel quadro del cumulo dell’origine per la produzione di merci da esportare verso l’UE, precisa che affinché lo stesso sistema possa applicarsi anche ai materiali originari della Turchia, il paese deve soddisfare due condizioni, ovvero deve:

.        applicare, ai fini del proprio regime SPG, una definizione della nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine SPG dell’Unione e

.        consentire ai paesi beneficiari dell’SPG, in virtù del principio della reciprocità, di utilizzare materiali originari dell’Unione nel quadro del cumulo dell’origine per la produzione di merci ammissibili al sistema preferenziale all’atto dell’importazione in Turchia. 
Con decreto ministeriale n. 2014/7064, pubblicato nella Gazzetta ufficiale turca il 31 dicembre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015, la Turchia ha allineato le proprie norme di origine SPG a quelle dell’Unione. Tali norme includono una disposizione che riflette il summenzionato articolo 85 e prevede quindi la reciprocità.

La Turchia soddisfa pertanto le due condizioni di cui sopra e d
i conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i prodotti originari della Turchia, ad eccezione di quelli contemplati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema Armonizzato, possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario SGP quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all’articolo 78, paragrafo 1, delle DAC (ovvero le cosiddette «operazioni insufficienti»). 
L’Avviso richiama inoltre l’attenzione delle autorità doganali e degli operatori economici sul fatto che il sistema delle prove di origine sostitutive di cui agli articoli 97 quinquies e 97 septdecies delle DAC non sarà attuato nel quadro degli scambi tra l’Unione e la Turchia, e viceversa. Di conseguenza, alla Turchia si applicano esclusivamente l’articolo 85 e le relative disposizioni dell’articolo 87, dell’articolo 97 quaterdecies, paragrafo 5, dell’articolo 97 duovicies, paragrafo 2, nonché l’allegato 18 delle DAC.

 Il regolamento è disponibile al seguente link