Con la nota Prot. 7536/RU del 22.02.2010, l’Agenzia delle Dogane informa che il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (riportato in allegato alla nota in commento), che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 2037/2000 e successive modificazioni.

Con tale Regolamento sono vietate l’importazione e l’esportazione di “sostanze controllate” e di “prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate”, ad eccezione delle deroghe espressamente previste al punto 2) degli artt. 15 e 17. In linea con le disposizioni del Regolamento in argomento, l’Agenzia delle Dogane comunica che la banca dati Taric è stata aggiornata con l’introduzione di misure, relative ai divieti all’importazione e all’ esportazione, le quali afferiscono in particolare:

  1. al divieto di importare o esportare le sostanze che distruggono lo strato di ozono, elencate nell’allegato I e classificabili nell’allegato IV del Regolamento. Per tali sostanze l’importazione e l’esportazione sono subordinate alla presentazione licenza “ODS1”, rilasciata dalla Commissione, e resa disponibile in copia alla competente Autorità nazionale, in assenza della quale l’operazione è vietata;  
  2. al divieto di importare o esportare solo uno o più prodotti rientranti nella stessa voce doganale. Tale misura è stata integrata con una condizione che prevede l’obbligo di presentazione della licenza per i prodotti descritti nelle note OZ in Taric e, per gli altri, l’indicazione nella casella 44 del DAU del codice certificato Y902, corrispondente alla dichiarazione dell’operatore con la quale attesta che trattasi di merce diversa da quella descritta nelle note OZ in Taric e, di conseguenza, esclusa dal divieto.
  3. al divieto di importare taluni prodotti che, invece, possono essere esportati a condizione che venga presentata la prevista licenza. In questi casi, a fronte della stessa voce doganale, sono state introdotte due misure: a) il divieto di immissione in libera pratica; b) la condizione che subordina l’operazione di esportazione alla presentazione della licenza;
  4. alle deroghe ai suddetti divieti, per le quali sono stati istituiti appositi codici addizionali (CADD) obbligatori, utilizzati per individuare puntualmente alcuni prodotti che potrebbero rientrare o meno nel campo di applicazione del regolamento in questione, vale a dire:
  • CADD 4115 – prodotti, ad esclusione dei rifiuti, che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono;
  • CADD 4116 – rifiuti che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo
  • strato di ozono;
  • CADD 4117 – prodotti contenenti halon, ad esclusione dei rifiuti;
  • CADD 4118 – prodotti, ad esclusione dei rifiuti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono diverse dagli halon;
  • CADD 4999 – altri.

Le dichiarazioni doganali relative a tali beni, una volta processate dal circuito doganale di controllo, subiscono – a seconda dei casi – uno dei seguenti esiti:

CA: le merci oggetto della dichiarazione non subiscono ulteriori processi di verifica e sono svincolate secondo le procedure indicate nella Circolare n. 22/D del 26 novembre 2009;

CD, CS, oppure VM: le merci oggetto della dichiarazione non sono svincolabili e l’Ufficio doganale procede al controllo richiesto. 

E’ fatta tuttavia salva, la facoltà per gli uffici di innalzare il livello dell’esito della selezione operata dal circuito doganale di controllo a seguito dell’analisi di elementi ed informazioni di rischio aggiuntivi valutati localmente.

Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, e previa puntuale analisi dei parametri di rischio indicati dal sistema informativo doganale, oppure nei casi in cui il controllo venga effettuato sulla base dell’analisi dei rischi locale per le procedure non gestite dal circuito doganale centralizzato, il personale addetto ai controlli procederà all’esame della documentazione a corredo della dichiarazione doganale, non mancando di richiedere ulteriore documentazione (schede tecniche dei prodotti, certificati di analisi, documentazione commerciale, ecc.) nei casi in cui non si evinca la natura delle sostanze presenti.

Nel caso in cui il dichiarante indichi il CADD 4999, tale dichiarazione codificata produce i medesimi effetti giuridici di un’autocertificazione dalla quale risulti che trattasi di sostanze o prodotti diversi da quelli elencati dal regolamento in oggetto.

Quale ulteriore strumento di ausilio per l’applicazione della normativa in esame, la Commissione ha reso disponibile sul proprio sito, nell’ODS database, ai sensi dell’art.21 del Regolamento, un elenco non esaustivo dei prodotti (con relativi codici di nomenclatura combinata) che potrebbero contenere o basarsi su sostanze controllate.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 7536RU – 22022010