dichiarazioni intento

Con la nota prot. 58510/RU del 20 maggio 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le novità introdotte dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che come noto ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Ai sensi delle nuove disposizioni viene ora previsto che:

– i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, sono obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni d’intento;

– l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

Con la nota 17631/RU dell’11 febbraio 2015 erano state impartite le prime istruzioni per l’utilizzo in dogana delle dichiarazioni d’intento valide per una singola operazione di importazione. Nell’ambito dell’analisi condotta per reingegnerizzare i processi di controllo accedendo alla banca dati delle dichiarazioni d’intento e per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea, sono state individuate ulteriori semplificazioni degli adempimenti a carico degli operatori riguardanti, tra l’altro, la possibilità di ammettere la presentazione di una dichiarazione d’intento per più operazioni doganali di importazione. Conseguentemente, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 13 aprile 2015, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, è stata ammessa la possibilità che una dichiarazione d’intento riguardi una serie di operazioni doganali d’importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. In linea con quanto previsto dalla citata risoluzione, con comunicazione del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni d’intento.

Pertanto, per le operazioni di importazione, l’operatore può compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento. Nel primo caso, inserisce il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento. Nel secondo caso, inserisce l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione doganale e l’utilizzo del plafond IVA nella dichiarazione doganale si rinvia al testo della nota in commento. Per quanto riguarda l’interoperabilità con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane informa che è partita dal 25 maggio. Da tale data quindi, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali.

La Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link