Misure restrittive nei confronti della Russia e della Crimea in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Istruzioni operative e chiarimenti agli operatori:l’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 128188/RUdel 12 novembre 2014, fornisce una serie di indicazioni relative alle misure restrittive attualmente vigenti nei confronti di soggetti, entità e settori della Crimea e della Russia considerati responsabili della destabilizzazione della situazione in Ucraina. A seguito dei noti fatti concernenti la situazione in Ucraina, sono stati infatti emanati dalla UE alcune decisioni PESC e regolamenti del Consiglio finalizzati ad introdurre e via via inasprire tale regime. Data la complessità e l’eterogeneità che tali misure hanno assunto nel tempo, l’Agenzia fornisce un riepilogo delle stesse, indicando la portata e le finalità di cisacuna di esse.

La nota in commento riguarda esclusivamente le misure riguardanti la movimentazione transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, transito rispetto al territorio doganale UE) ed eventuali servizi connessi. Non tratta invece le misure di natura finanziaria non strettamente connesse con tale movimentazione dei beni.

Ai fini di una maggiore chiarezza della portata e finalità delle misure di cui si tratta, le stesse vengono schematizzate in 3 tipologie:

1) misure esclusivamente soggettive: sono quelle misure concernenti determinati soggetti/entità, espressamente elencati (c.d. listati) in allegato ai regolamenti citati nella nota, nei confronti dei quali le misure sono indipendenti dalla tipologia di merce (ad esempio per i soggetti elencati nell’allegato I del Reg UE 269/2014). Ciò significa che da/verso tali soggetti/entità le misure restrittive, in particolare il divieto di cessione verso tale soggetto di qualunque risorsa economica, riguardano qualunque tipo di beni e la ratio della misura è che si vuole colpire la capacità economica complessiva del soggetto/entità al fine di dissuaderlo dal proseguire nell’attività che viene ritenuta illegittima dalla normativa UE.

2) misure esclusivamente oggettive: sono quelle misure concernenti determinati merci, espressamente elencate (c.d. listate) in allegato ai regolamenti di cui si tratta oppure identificate in via generale nell’articolato (ad esempio le merci originarie della Crimea oppure le armi e gli armamenti). Nei confronti di tali merci si possono avere sanzioni dirette (ad es. il divieto di importazione per le merci  originarie della Crimea) oppure attività di controllo (assoggettamento ad autorizzazione preventiva all’operazione commerciale e/o a determinate operazioni di natura finanziaria connesse, ad es. per le armi/armamenti) delle Autorità nazionali preposte. In entrambi i due casi suddetti, le misure sono indipendenti dai soggetti coinvolti nell’operazione commerciale. Ciò significa che per tali merci la misura di divieto o l’autorizzazione preventiva è sempre prevista, a prescindere dai venditori/compratori/intermediari che intervengono nell’operazione. La ratio di tali misure è che si vuole colpire direttamente un settore commerciale (le produzioni della Crimea) oppure verificare, da parte dell’Autorità Nazionale Competente, l’uso finale dei beni al fine di sanzionare, attraverso il divieto di effettuazione dell’operazione, i settori economici che si vogliono colpire ai fini dissuasivi che si prefigge il complesso delle misure adottate dalla UE (ad esempio i beni destinati alla prospezione petrolifera in acque profonde in Russia);

3) misure simultaneamente soggettive e oggettive: sono tali le misure concernenti determinati soggetti/entità, espressamente elencati (c.d. listati) in allegato ai regolamenti di cui si tratta, nei confronti dei quali le misure riguardano soltanto talune tipologie di merci, anch’esse individuate nell’ambito dei regolamenti, ad esempio il divieto di esportazione di beni listati nell’allegato I del Reg CE 428/09 (dual use) nei confronti dei soggetti listati nell’allegato IV del Reg UE 833/20143. Ciò significa che da/verso tali soggetti/entità le misure restrittive riguardano esclusivamente i beni previsti dalla misura in argomento e non la totalità delle merci come avviene, invece, nel caso il soggetto sia destinatario delle misure esclusivamente soggettive di cui al precedente punto 1).

Ovviamente, qualora il soggetto/entità fosse destinatario simultaneamente delle misure di cui ai punti 1) e 3), sarebbe preminente la prima di tali misure in quanto rappresenta un vero e proprio embargo totale finanziario e commerciale nei confronti di tale soggetto/entità. Conseguentemente la misura di cui al punto 3) sarebbe assorbita da quella di cui al punto 1). Ciò rileva, in particolare, nei casi di deroga delle misure di cui al punto 3) che non avrebbero alcun effetto in quanto le merci comunque non possono essere inviate al soggetto/entità destinatario delle misure di cui al punto 1). Ad esempio, se il soggetto è elencato simultaneamente nell’allegato I del Reg 269/14 e nell’allegato IV del Reg. 833/144, non potrà comunque usufruire della deroga prevista dall’art. 2 bis, comma 3 di quest’ultimo (possibilità di effettuare l’operazione, per contratto antecedente al 12 settembre 2014, per l’acquisizione di beni dual use di cui al Reg 428/09). Ciò in quanto, si ripete, la misura soggettiva di cui al punto 1) impedisce l’invio di qualunque merce al soggetto/entità colpito da tale misura, dalla data di entrata in vigore della stessa (data del listing), rendendo del tutto ininfluente la data di sottoscrizione del contratto/accordo commerciale. In altre parole, la misura di cui al punto 1) non ammette deroghe se non per i motivi, in genere umanitari e per spese di giustizia o di tenuta dei conti correnti ecc., espressamente previsti dai regolamenti.

La regolamentazione UE di base del complesso delle misure in trattazione può essere, a sua volta, schematicamente rappresentata dalla seguente normativa di riferimento, indicata in ordine cronologico. A tale riguardo va preventivamente evidenziato che i territori di Russia e di Crimea e Sebastopoli vanno tenuti sempre separati tra loro in quanto la UE non ha riconosciuto l’annessione di questi ultimi da parte della Russia. Pertanto le misure da/verso la Russia (armamenti, dual use, tecnologie del settore petrolifero) non riguardano il territorio di Crimea e Sebastopoli:

A. Regolamento UE 208/2014 del Consiglio del 5.3.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente soggettive di cui al punto 1) nei confronti di determinati soggetti ucraini ritenuti responsabili di appropriazione indebita di fondi statali dell’Ucraina e/o di violazioni dei diritti umani in Ucraina.

B. Regolamento UE 269/2014 del Consiglio del 17.3.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente soggettive di cui al punto 1) nei confronti di determinati soggetti/entità ucraini (Crimea) e russi ritenuti responsabili di azioni che compromettono o minacciano, a vario titolo, l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

C. Regolamento UE 692/2014 del Consiglio del 23.6.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2) attraverso il divieto di importazione nella UE di merci originarie della Crimea e di Sebastopoli. Con decorrenza 31.7.2014 tali misure sono state integrate con il divieto, nei confronti della Crimea e Sebastopoli, di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché dei connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, per le attrezzature e tecnologie chiave dei settori trasporti, telecomunicazioni, energia e sfruttamento di risorse energetiche. I beni soggetti alle suddette misure sono elencati negli allegati II e III del regolamento.

D. Regolamento UE 833/2014 del Consiglio del 31.7.2014 e ss.mm. che ha introdotto le misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2) attraverso 3 previsioni distinte, per i cui dettagli si rimanda all’Interpretazione Congiunta Ministero dello Sviluppo Economico – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli allegata alla nota in commento:

– è stato intensificata l’attività di controllo preventivo all’esportazione di beni dual use verso la Russia, già condotta ai sensi del Reg CE 428/09 ai fini antiproliferazione delle armi di distruzione di massa, prevedendone il divieto generale di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché dei connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, manutenzione ecc., per usi militari o per utilizzatori finali militari. Attraverso le modifiche al regolamento in argomento introdotte con il Reg. UE 960/2014, sono state introdotte anche misure simultaneamente soggettive e oggettive di cui al punto 3), consistenti nell’individuazione di specifici soggetti/entità del settore militare russo, elencati nell’allegato IV del Reg UE 833/2014, destinatari delle misure di divieto di fornitura dei beni dual use elencati nell’allegato I del Reg UE 428/09. L’Agenzia delle Dogane evidenzia, come già detto al precedente punto 3), che tali misure non riguardano merci diverse da quelle sopra ricordate. Pertanto, sia verso soggetti/entità russe genericamente riconducibili al settore militare che nei confronti dei soggetti/entità elencati nell’allegato IV del Reg. UE 833/2014, in quanto sicuramente operanti nel settore militare russo, merci diverse da quelle listate nell’allegato I del Reg. CE 428/09 o da quelle di cui si dirà di seguito (compresi gli armamenti), sono di libera fornitura/esportazione. Va altresì ricordato che è sempre possibile, da parte dell’Autorità Competente per il controllo dei beni dual use, l’applicazione delle misure previste dall’art. 4 del Reg. CE 428/09 (c.d. clausola catch all) sulle merci, diverse da quelle elencate nell’allegato I del suddetto regolamento, sospettate di un possibile uso ai fini proliferanti;

– sono state introdotte misure di controllo preventivo all’esportazione su talune merci e tecnologie adatte per il settore petrolifero da utilizzare per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell’Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. Tali misure di controllo consistono nell’obbligo di autorizzazione preventiva da parte del MISE, alla stessa stregua dei beni dual use di cui al punto precedente, per una serie di beni di uso generale, ma che potrebbero essere usati nei settori sopra indicati, elencati nell’allegato II del Reg. UE 833/2014. La richiamata autorizzazione è richiesta per vendita, fornitura, trasferimento, esportazione nonché per i connessi servizi di intermediazione e prestazione di assistenza tecnica, manutenzione ecc. delle suddette merci. La finalità di tali misure di controllo preventivo è di colpire con il divieto di esportazione di beni chiave, analogamente per quanto previsto al punto precedente per l’apparato militare russo, i settori sopra indicati del sistema energetico russo. Nell’ambito del medesimo settore è stato introdotto il divieto di fornire servizi associati di trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate;

– è stato introdotto il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale misura è associata a quella di cui al punto seguente per la quale non è stato necessario prevedere un regolamento del Consiglio ai fini della diretta ed uniforme applicabilità nell’Unione;

E. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31.7.2014 concernente, tra gli altri, il divieto di interscambio (import ed export) tra la UE e la Russia di armamenti e materiale connesso. Trattasi di misure esclusivamente oggettive di cui al punto 2) che riguardano necessariamente soggetti/entità di destinazione particolari.

 

Per gli altri dettagli si rimanda al testo della nota.

Allegati: Agenzia Dogane – Interpretazione – 12112014    ,   Agenzia Dogane – Note – 128188 – 12112014