Con Comunicato del 17 settembre 2014, l’Agenzia delle Dogane informa che con nota n.98072 RU del 12.09.2014 è stato precisato che in sede UE il Comitato del valore ha interpretato l’art. 164 del Reg.2454/93 della Commissione Europea nel senso di ritenere che le spese di assicurazione debbano essere incluse nel valore imponibile solo nel caso in cui i relativi servizi siano effettivamente prestati. In tali casi generalmente le spese di trasporto e l’elemento assicurativo vengono indicati, oltre che negli appositi campi del DAU, nel documento DV1.

Gli Uffici delle Dogane possono sempre richiedere, in caso di dubbi circa quanto dichiarato dall’operatore nel documento DV1, la documentazione probatoria del valore indicato.

Qualora però dalla documentazione presentata a corredo di una operazione di importazione tali spese risultino sostenute, ma non sia stato quantificato l’esatto importo in relazione alla dichiarazione medesima, le spese di assicurazione sono calcolate dall’Agenzia in modo forfettario nella misura del 5 %del prezzo fatturato; aliquota ritenuta congrua in relazione ai valori medi applicati dalle Società assicuratrici.

L’applicazione di un’aliquota diversa dovrà essere specificatamente richiesta dall’operatore con la presentazione di idonea documentazione.

Allegati: Agenzia Dogane – Comunicazioni – 17092014