Con sentenza della Sesta Sezione del 12 giugno 2014 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof, Germania (Causa C-75/13), la Corte di Giustizia UE ha chiarito la portata degli articoli 50 e 203 del codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/92). Ad avviso della Corte tali articoli vanno interpretati nel senso che una merce posta in custodia temporanea deve considerarsi sottratta al controllo doganale se essa è dichiarata in regime di transito comunitario esterno, ma non lascia il deposito e non è presentata all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito sono presentati a quest’ultimo.

L’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere inoltre interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento, in caso di sottrazione di una merce al controllo doganale, la persona che, in quanto speditore autorizzato, ha vincolato tale merce al regime doganale del transito comunitario esterno è un debitore ai sensi della disposizione in parola.

Allegati:

Corte – 2014 – Causa C75_13 – Domanda – 25.05.2013

Corte – 2014 – Causa C75_13 – Sentenza – 12.06.2014