Con la nota prot. 60397 del 19 giugno 2014, l’Agenzia delle Dogane informa che alcuni Stati membri hanno posto dei quesiti in merito alla corretta applicazione del regime di perfezionamento attivo modalità EX/IM nel settore dello zucchero e sull’utilizzo dei bollettini di informazione INF5. Al riguardo, i Servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno predisporre un documento di lavoro che è stato discusso e approvato nell’ambito del Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali il 1° aprile 2014 (doc. TAXUD/A2/SPE/2013/013REV5).

Il documento descrive un esempio di operazione di perfezionamento attivo di zucchero, nella quale viene applicato il sistema della compensazione per equivalenza con l’esportazione anticipata. Nell’ambito di tali operazioni è previsto l’utilizzo del bollettino INF5, attraverso il quale il titolare dell’autorizzazione che ha effettuato l’esportazione anticipata dei prodotti compensatori ottenuti con merce equivalente (zucchero comunitario) trasferisce ad un altro soggetto, stabilito nel territorio dell’UE, il diritto di importare in esenzione daziaria la stessa quantità di zucchero che è stata utilizzata per la produzione dei prodotti compensatori precedentemente esportati.

Nel documento viene specificato che al punto 9) dell’autorizzazione deve essere indicato il nominativo dell’operatore o degli operatori a cui verranno trasferiti i diritti e gli obblighi e, nella casella 2 del bollettino INF5, deve comparire il nominativo di uno degli operatori previsti nell’autorizzazione al punto 9) sopra citato.

E’ possibile derogare a tale regola solo nel caso in cui i soggetti a cui verranno trasferiti i diritti e gli obblighi sono soggetti stabiliti nel territorio dell’UE e titolari dello status di AEO semplificazioni (AEOC – AEOF). In tal caso, al punto 9) dell’autorizzazione, dovrà essere indicata la frase: ” i diritti e gli obblighi possono essere trasferiti alla persona di cui alla casella 2 dell’INF5 qualora tale persona abbia la qualifica di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e sia stabilito nell’Unione”.

Nell’ipotesi in cui l’autorizzazione di perfezionamento attivo assuma la veste di un’autorizzazione unica in quanto gli uffici doganali di vincolo della merce a reintegro sono posti in Stati membri diversi da quello ove viene effettuata l’esportazione, lo Stato membro di rilascio dell’autorizzazione deve notificare la copia dell’autorizzazione agli altri Stati membri interessati alle operazioni di perfezionamento.

Nel caso quindi in cui gli Uffici doganali ricevano una istanza di autorizzazione di perfezionamento attivo in cui siano previsti uffici di vincolo posti in altri Stati membri, l’istanza stessa verrà inviata all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine della Direzione centrale, quale ufficio di contatto a livello unionale per le autorizzazioni uniche.

Il documento in questione contempla anche l’ipotesi in cui, nel corso delle operazioni, cambi il soggetto a cui viene trasferito il diritto di importare lo zucchero in esenzione. In tal caso, è necessario che il titolare dell’autorizzazione richieda la modifica del bollettino INF5 all’Ufficio di emissione dello stesso o all’Ufficio di controllo. Nel caso in cui il nuovo soggetto indicato al punto 2 dell’INF5 non è previsto al punto 9) dell’autorizzazione fra i cessionari del diritto a reimportare le merci in esenzione dovrà essere modificata anche l’autorizzazione stessa per introdurre tale nominativo.

In applicazione della deroga di cui sopra, la modifica dell’autorizzazione non sarà necessaria se il nuovo soggetto a cui verranno trasferiti i diritti e gli obblighi è un soggetto AEOC-AEOF.

Il paragrafo B del documento contiene una semplificazione richiesta dall’Agenzia per superare le difficoltà rappresentate da alcuni operatori del settore nell’utilizzo del bollettino INF5. In particolare, l’allegato 71 del Reg.to CEE 2454/93 prevede che la copia 3 del bollettino INF5 debba seguire la merce fino al confine dell’Unione dove il competente Ufficio doganale deve apporre il visto uscire e rinviare il documento vidimato all’ufficio di esportazione. Nello svolgimento delle operazioni, tuttavia, è accaduto che la copia 3 dell’INF5 sia stata smarrita o non sia tornata in tempo utile per poter effettuare la reimportazione della merce terza nel termine dei tre mesi dalla data di esportazione, previsto dalla normativa unionale.

In considerazione dell’avvenuto superamento delle procedure cartacee nelle operazioni di esportazione e dell’utilizzo del sistema ECS per l’acquisizione del visto uscire delle merci dal territorio dell’Unione, è stato ora previsto che l’originale e le copie 1, 2, 3 dell’INF5 siano trattenute dall’Ufficio di esportazione, fino all’acquisizione nel sistema ECS, attraverso il messaggio MRN, della prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio dell’Unione. In tale momento, l’Ufficio di esportazione compilerà il punto 10  dell’INF5 e restituirà al dichiarante l’originale e le copie 1 e 2 dell’INF5, mentre la copia 3 verrà inviata all’Ufficio di controllo.

L’Agenzia delle Dogane inoltre coglie l’occasione della diramazione del documento in oggetto per fornire alcune indicazioni di carattere generale per il rilascio/applicazione delle autorizzazioni di perfezionamento attivo nel settore dello zucchero e in tutti gli altri settori merceologici in cui tale regime trova applicazione.

In particolare, viene ricordato agli uffici doganali di verificare all’atto del rilascio dell’autorizzazione e nella gestione delle operazioni di vincolo e appuramento del regime, i seguenti elementi:

– compensazione per equivalenza nel settore dello zucchero rispetto delle indicazioni contenute nel documento TAXUD/2048/2009, diramato con nota prot. n. 25516 del 22.03.2010, riguardante il controllo della qualità dello zucchero equivalente e dello zucchero proveniente da paesi terzi;

– acquisizione della garanzia sulla merce terza vincolata al regime di perfezionamento attivo, modalità IM/EX, all’atto del vincolo della merce al regime (art.182 T.U.L.D.); per le operazioni di perfezionamento attivo, modalità EX/IM, non essendoci merce terza in sospensione dal pagamento dei diritti non deve essere acquisita la garanzia;

– applicazione della regola del no draw-back (art.216 del Reg.to CEE 2913/92) quando l’operatore, all’atto dell’esportazione dei prodotti compensatori ottenuti in una operazione di perfezionamento (sia con modalità IM/EX che EX/IM), richiede il rilascio di un certificato di origine preferenziale (EUR1 – EURMED – dichiarazione su fattura) verso un paese per il quale è prevista, senza deroghe, la regola del no draw-back, sorge per l’esportatore l’obbligazione doganale sulle merci non originarie dell’Unione incorporate nei prodotti compensatori (art.216 del Reg. CEE 2913/92).

Tale regola si applica anche nel caso di operazioni EX/IM dove le merci incorporate nei prodotti compensatori sono merci equivalenti, in quanto anche in tale ipotesi si avrebbe dall’operazione un doppio vantaggio (vedi documento TAXUD/724/2003).

In tal caso, se l’esportatore richiede l’emissione di un certificato di origine preferenziale all’atto dell’esportazione e contemporaneamente l’emissione del  bollettino INF5, dovranno essere riscossi i diritti doganali sulla merce in perfezionamento attivo oppure l’esportatore dovrà rinunciare ad uno dei benefici sopra citati.

– riscossione dell’IVA sulla merce a reintegro in caso di operazioni di perfezionamento attivo modalità EX/IM con esportazione anticipata, all’atto dell’importazione a reintegro della merce terza dovrà essere riscossa l’IVA, in applicazione dell’art.67 del D.P.R. n. 633/72.

Allegati:Agenzia Dogane – Note – 60397 – 19062014