Considerato che l’Ucraina è un partner prioritario nell’ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale e che l’Unione sta cercando di instaurare con l’Ucraina una relazione sempre più stretta che vada oltre la cooperazione bilaterale e comprenda il progresso graduale verso l’associazione politica e l’integrazione economica, tra il 2007 e il 2011 è stato negoziato un accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l’Ucraina, dall’altro (“accordo di associazione”), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che è stato siglato da entrambe le Parti il 30 marzo 2012. Ai sensi delle disposizioni della DCFTA, l’Unione e l’Ucraina sono tenute ad istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo di associazione, in conformità dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

Alla luce delle problematiche senza precedenti sul piano politico, economico e in materia di sicurezza fronteggiate dall’Ucraina e allo scopo di sostenerne l’economia, è stato deciso di accelerare questo processo e di non attendere l’entrata in vigore delle disposizioni dell’accordo di associazione concernente la DCFTA, anticipandone l’attuazione mediante preferenze commerciali autonome, e avviando unilateralmente la riduzione o la soppressione dei dazi doganali dell’Unione sulle merci originarie dell’Ucraina conformemente all’elenco delle concessioni di cui all’allegato IA dell’accordo di associazione.

Al fine di prevenire rischi di frode, l’ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome è stato subordinato al rispetto da parte dell’Ucraina delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate, nonché alla sua partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l’Unione. Inoltre l’Ucraina deve astenersi dall’introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni originarie dell’Unione, nonché dall’aumentare i dazi o gli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni.

È inoltre stato previsto che qualora un prodotto originario dell’Ucraina ed elencato nell’allegato I del regolamento provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a produttori dell’Unione di prodotti simili o in diretta competizione, la Commissione può reintrodurre i dazi ordinari della tariffa doganale comune, previo accertamento del pregiudizio tramite un’apposita procedura di indagine.

In caso di mancato rispetto di una delle condizioni stabilite nel regolamento, dovrebbero la Commissione dispone di specifiche competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente in tutto o in parte gli accordi preferenziali

Il regolamento in oggetto si deve applicare fino all’entrata in vigore o, se del caso, fino all’applicazione provvisoria, del titolo IV (scambi e questioni commerciali) dell’accordo di associazione e comunque non oltre il 1° novembre 2014.

Allegati: 2013 – Consiglio UE- Regolamento – 374 – 16042014