Con la circolare n. 3/D del 7 aprile 2014, l’Agenzia delle dogane detta le linee direttrici relative a l documento di scorta del trasporto di vino MVV.

Come noto, il regime impositivo del settore del vino è caratterizzato, in ragione della vigenza dell’aliquota di accisa zero, da particolari disposizioni che si pongono in deroga ai vincoli di circolazione nazionale propri della disciplina dell’accisa. Tale peculiare livello di tassazione, infatti, pur senza far venir meno la rilevanza fiscale del prodotto in esame, giustifica la previsione di minori adempimenti relativamente ai documenti di accompagnamento del vino per i trasporti che si esauriscono sul territorio nazionale. In tal senso, la circolare richiama, per la movimentazione tra depositi fiscali, l’art.21, comma 3, del D.M. 27.3.2001, n.153, nonché, per la circolazione ad accisa assolta, l’art.30, comma 2, lett.f), del D.Lgs.n.504/95; ulteriori norme di semplificazione sono poi contenute nell’art. 37 del citato D.Lgs.n.504/95 in materia di piccoli produttori di vino.

La normativa fiscale in materia di circolazione nazionale del vino consente di utilizzare i documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni proprie del settore vitivinicolo.

In tale ambito, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2.7.2013 (pubblicato nella G.U. – Serie Generale n.178 del 31.7.2013) ha proceduto ad un generale riordino dei documenti di accompagnamento che scortano i prodotti vitivinicoli, intervento che si è reso necessario per dare concreta attuazione ai regolamenti comunitari di riferimento.

Tra le innovazioni apportate, per quanto qui interessa, l’introduzione del documento denominato modello MVV a scorta del trasporto di vino la cui emissione è azionabile, per le spedizioni che si esauriscono nel territorio nazionale, all’interno della gamma di scelte opzionali già rimesse agli operatori ed è, invece, resa obbligatoria per i trasferimenti effettuati dai piccoli produttori nazionali verso destinatari dell’UE.

Le linee direttive intervengono in particolare a chiarimento di alcune situazioni problematiche emerse nella pratica applicazione del nuovo quadro normativo con specifico riferimento ai connessi profili di carattere tributario.

I) Vino destinato all’esportazione da Ufficio doganale di uscita dello Stato

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina dei documenti di accompagnamento che scortano il vino destinato all’esportazione. Più specificamente, nel prospetto n.2 del Quadro sinottico riepilogativo di cui all’Allegato 3 alla circolare prot.n. 11289 del 26.7.2013 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (home page – filiere –vino e home page – qualità e sicurezza – ispettorato centrale repressione frodi), emanata ad illustrazione del D.M. 2.7.2013, relativamente all’esportazione di vini viene indicato quale tipo di documento da utilizzare l’e-AD, integrato da ulteriori informazioni, per le spedizioni di prodotto in regime sospensivo.

Conseguentemente, nell’Appendice al suddetto Quadro sinottico – Prospetto n. 3 viene riportato che i documenti già in uso per i trasporti svolti interamente sul territorio nazionale in virtù della vigente normativa in materia di tutela agricola non sono più utilizzabili per la fattispecie sopradescritta.

L’Agenzia ribadisce il proprio orientamento consolidato secondo cui nei casi di esportazione, insorgendo i vincoli di circolazione della disciplina dell’accisa nei trasferimenti di prodotto dall’Italia ad altro Stato membro, l’obbligo di emissione dell’e-AD nasce qualora il vino lasci il territorio dell’UE da un Ufficio doganale di uscita di uno Stato membro, identificandosi in tale circostanza la spedizione in un trasferimento intra-UE.

Diversamente, nel caso di vino destinato ad essere esportato da un Ufficio doganale di uscita dello Stato con tragitto interamente svolto sul territorio nazionale italiano, permane l’applicazione della disciplina propria della circolazione nazionale del medesimo prodotto, la quale non impone l’emissione dell’e-AD. Ciò in coerenza con quanto disposto dagli artt. 8 e 21, comma 3, del D.M. 27.3.2001, n.153.

Sull’argomento, da ultimo, la circolare n.4411 del 13.3.2014 del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi ha precisato che, nella fattispecie di esportazione di prodotti vitivinicoli, trasportati interamente nel territorio nazionale, da dogana di uscita dello Stato possono essere utilizzati i documenti richiamati nei suddetti Prospetti nn.2 e 3, nei casi e nei modi indicati.

II) Documento di accompagnamento del vino modello “MVV”

In vigenza dell’aliquota d’accisa pari a zero, rispetto alla circolazione nazionale del vino si prescinde dall’utilizzo dei documenti di accompagnamento previsti dalla disciplina fiscale dell’accisa, continuando tali trasporti ad essere effettuati con la scorta dei documenti previsti dalle norme in materia di tutela agricola.

Ciò vale ancor più per i piccoli produttori di vino per i quali, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs.n.504/95, non trovano applicazione i vincoli di circolazione e controllo propri del regime generale dell’accisa salvo l’obbligo di comunicare all’Ufficio delle dogane i trasferimenti intracomunitari realizzati.

In tale ambito, trova la sua operatività il documento di circolazione, allo stato in forma cartacea, denominato modello MVV.

Dal D.M. 2.7.2013 e la relativa circolare esplicativa n.11289 del 26 luglio 2013, emerge un sistema composito in virtù del quale gli speditori di vino possono utilizzare il documento MVV redatto in conformità al modello di cui all’Allegato I al predetto decreto ministeriale ovvero, in alternativa, modelli MVV di tipo diverso, semprechè contengano le stesse informazioni contraddistinte dal corrispondente numero di casella.

Ancora, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, può essere anche utilizzato un documento MVV redatto dallo speditore su un modello “libero”, contenente le medesime indicazioni riportate nell’Allegato II al D.M. 2.7.2013 precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare. Ulteriori semplificazioni sono previste, poi, per il trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati.

Con specifico riferimento all’emissione del documento di accompagnamento, inoltre, si distinguono documenti MVV predisposti dallo speditore, con numerazione progressiva apposta dal medesimo, e documenti MVV prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate; mentre nel primo caso vengono richieste la timbratura preventiva e, successivamente alla compilazione, la convalida, nella seconda ipotesi il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e deve essere solo convalidato. Sempre in tale ambito, ulteriori semplificazioni sono contemplate per il trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati.

Così delineati i tratti essenziali delle distinte tipologie utilizzabili, dall’esame del contenuto del documento MVV l’Agenzia rileva che nel medesimo sono riportati in linea di massima gli elementi che, nei differenti casi sottoposti agli obblighi di circolazione della disciplina dell’accisa, assumono rilevanza fiscale: le informazioni inerenti il prodotto, quali la designazione, la categoria, il titolo alcolometrico effettivo, la quantità; i dati identificativi dello speditore, del trasportatore nonché del destinatario; il luogo di spedizione nonché quello effettivo di consegna; le indicazioni relative al trasporto incluse la data di inizio e l’ora di partenza.

Si rileva, inoltre, che anche i vari modelli di documento MVV soprarichiamati sono caratterizzati dal recare le stesse informazioni corrispondenti a quelle da apporre sul documento di cui all’Allegato I al D.M. 2.7.2013 ed, altresì, dall’essere emessi secondo una numerazione progressiva in modo da assicurarne l’univocità.

Conseguentemente, rilevato che il modello MVV si pone con contenuto di equivalenza e sullo stesso piano dei documenti di circolazione già in uso, non si hanno rilievi da formulare circa la sua adozione a scorta dei trasporti di vino in ambito nazionale, nelle fattispecie per le quali non è richiesta l’applicazione della disciplina dell’accisa, in luogo di quelli attualmente utilizzati.

Per le medesime riscontrate caratteristiche contenutistiche, l’Agenzia ritiene valida agli effetti fiscali l’emissione del documento modello MVV nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.

III. Utilizzo transitorio dei documenti già in uso

L’art.17 del D.M. 2.7.2013 consente, limitatamente alla circolazione nazionale di prodotti vitivinicoli e fino all’entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico, la possibilità di continuare ad utilizzare i documenti già contemplati dalla vigente normativa, in alternativa al medesimo modello MVV.

Vengono richiamati, in particolare, il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, istituito dal decreto direttoriale 14.4.99 nonché il documento di accompagnamento modello IT previsto dall’art.2 del decreto interministeriale 19.12.1994, n.768.

Sulle condizioni individuate per assicurare la loro autenticità e sul contenuto delle informazioni richieste si rinvia a quanto disposto nel suddetto art.17 del D.M. 2.7.2013 e delineato nel Prospetto 3 dell’Appendice al Quadro sinottico allegato alla circolare n.11289 del 26.7.2013.

IV. Campo di applicazione

Le disposizioni sui trasporti dei prodotti vitivinicoli e, più specificamente, sul sistema giuridico dei documenti di accompagnamento trovano applicazione, ai sensi dell’art.2, lett. b), del D.M. 2.7.2013, per i prodotti elencati nell’Allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22.10.2007.

Stante l’ampiezza della suddetta classificazione di origine UE, appare utile rilevare la non piena sovrapponibilità della stessa con la definizione di vino propria della disciplina dell’accisa quale derivante dalla Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19.10.1992 e recepita nell’art.36, comma 1, del D.Lgs. n.504/95, di contenuto più ristretto.

Restano fuori dall’applicazione delle norme di tutela agricola in quanto attratti al regime impositivo dell’accisa, infatti, tutti i prodotti pur rientranti nei codici NC 2204 che, per il trattamento di produzione cui sono stati sottoposti, presentano un contenuto di alcole che non deriva interamente da fermentazione.

In tale direzione, a titolo esemplificativo, l’Agenzia richiama le categorie di vini che hanno subìto un’aromatizzazione (vini aromatizzati) od anche ottenuti mediante l’aggiunta di alcole (vini alcolizzati e liquorosi).

L’attribuzione di siffatte caratteristiche comporta la riconducibilità, di norma, dei suddetti vini al campo di applicazione dei prodotti alcolici intermedi (art.39 del D.Lgs. n. 504/95), con conseguente soggezione ai vincoli di deposito e circolazione per essi previsti dal particolare settore d’imposta.

Allegati: Agenzia Dogane – Circolari -3D – 7042014