Con Sentenza della Sesta Sezione del 12 dicembre 2013 (Causa C-116/12), la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito la portata degli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario), precisando che la loro applicazione si estende anche alla determinazione del valore in dogana di merci importate sulla base di un contratto che, sebbene qualificato come contratto di vendita, si rivela essere, in realtà, un contratto di lavorazione o di trasformazione. Nell’ambito di tale determinazione, non rileva sapere se le operazioni di lavorazione o di trasformazione soddisfino i requisiti fissati all’articolo 24 di tale regolamento al fine di considerare le merci di cui trattasi come originarie del paese in cui tali operazioni sono avvenute.

Gli articoli in questione inoltre, devono essere interpretati nel senso che deve essere preso in considerazione, nella determinazione del valore in dogana, il valore della restituzione all’esportazione della quale abbia beneficiato una merce e che sia stata ottenuta attuando una pratica consistente nell’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione al fine di trarne abusivamente profitto.

Allegati:

Corte – 2014 – Causa C116_12 – Domada pronuncia – 5.3.2012

Corte – 2014 – Causa C116_12 – Sentenza – 12.12.2013