Con la circolare 1/E del 12 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, lett. a), della legge di stabilità 2014 (l. 147/2013,), alla c.d. mediazione tributaria, fornendo una serie di chiarimenti e istruzioni operative.

L’istituto della mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è volto a ridurre il contenzioso tributario evitando di instaurare una controversia innanzi alle commissioni tributarie. In questo modo vengono evitati anche i costi di giudizi spesso illegittimi o immotivati.
Le caratteristiche dell’istituto, come riconfigurato dalla legge di stabilità 2014, sono le seguenti:

• la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso (e non più di ammissibilità). Ciò significa che il procedimento di mediazione si avvia solo in seguito alla presentazione dell’istanza di mediazione. Il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio. Qualora non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni. Il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile.

• in pendenza del procedimento di mediazione, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege. Si prescinde cioè dalla presentazione di una richiesta di parte per l’ottenimento del suddetto effetto sospensivo del pagamento;

• anche alla mediazione si applicano le disposizioni civilistiche sui termini processuali, in particolare per quanto riguarda il computo dei termini e sospensione nel periodo feriale;

• la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Le modifiche in questione si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, ossia dal 2 marzo 2014.

Sono dunque regolamentate dalle nuove disposizioni unicamente le istanze presentate ad impugnazione degli atti notificati al contribuente a partire da tale data. Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data. La nuova disciplina trova applicazione anche alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.

Allegati: Agenzia Entrate – 2014 – Circolaree – 1E – 12022014