A seguito di varie richieste da parte di alcune Direzioni periferiche di chiarimenti inerenti l’applicazione di quanto previsto dal Testo unico accise per gli impianti indicati in oggetto, anche in relazione alla erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dal Gestore Servizi Energetici S.p.A (GSE), la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane ha fornito le seguenti indicazioni.

Normalmente, anche relativamente agli impianti da fonti rinnovabili, l’assetto dell’officina elettrica autorizzato dagli Uffici delle dogane prevede l’installazione dei contatori dell’energia prodotta e dell’energia ceduta e ricevuta.

La responsabilità fiscale dell’officina elettrica è attribuita all’esercente, al quale competono gli obblighi previsti dal TUA, nonché, anche ai fini della tutela degli interessi erariali, l’osservanza delle disposizioni normative relative agli strumenti di misura.

In tale ambito normativo, le officine elettriche costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 100 kW sono state oggetto di un intervento legislativo volto alla semplificazione degli adempimenti fiscali ai fini accise.

Infatti, l’articolo 3, comma 13, lettera b), del D.L. 02.03.2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44, ha modificato il comma 5 dell’articolo 55 del TUA, prevedendo, per gli esercenti tali tipologie di impianti, la facoltà di corrispondere l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento. Con riguardo a tale innovazione, con la nota prot. n. 62488/RU del 31.05.2012, la Direzione centrale ha precisato, tra l’altro, che “l’inserimento delle officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola taglia (da 20,1 a 100 kW di potenza), esercite per usi sottoposti a tassazione, tra le officine per le quali è consentito effettuare l’accertamento e la liquidazione dell’accisa mediante un canone annuo di abbonamento, deve essere inteso nel senso che, per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, si può pervenire ad una quantificazione forfetaria del debito d’imposta prescindendo dai dati rilevati dai misuratori installati.

Di conseguenza, qualora ci si avvalga della facoltà di corrispondere l’accisa mediante canone di abbonamento, i misuratori installati presso tali impianti non sono sottoposti al controllo fiscale ai fini della determinazione dell’accisa e quindi, per le finalità relative alle accise:

a) non è richiesto l’accertamento della relativa idoneità metrica;

b) non è richiesta la taratura periodica degli stessi;

c) non è richiesta la tenuta dei registri delle letture;

d) non è richiesta, a norma dell’art. 53, comma 8 del TUA, la presentazione della dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda gli effetti delle sopra indicate “disapplicazioni” sulle erogazioni degli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, viene rammentato che l’Agenzia è competente esclusivamente sull’imposizione gravante sull’energia elettrica e non ha competenza, né responsabilità alcuna, riguardo ad altre disposizioni di settore nonché a benefici e agevolazioni concesse da altri Enti, come, ad esempio, gli incentivi sulla produzione da fotovoltaico da parte del GSE, ente deputato alla gestione degli incentivi sulle fonti rinnovabili.

Il GSE subordina con proprie regole e in via del tutto autonoma rispetto all’Agenzia, l’erogazione delle tariffe incentivanti -almeno fino al “quarto conto energia”- alla presentazione da parte dei soggetti interessati, per ogni anno solare di esercizio dell’impianto, di una “attestazione di produzione”, che il GSE stesso identifica nella “copia della dichiarazione annuale di consumo contenente anche il file di esito firmato digitalmente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

In relazione a quanto sopra, oltre al fatto che la dichiarazione annuale ai fini accise non è dovuta quando si perviene all’accertamento dei consumi mediante canone di abbonamento né, qualora ugualmente presentata, sarebbe verificabile in presenza delle elencate “disapplicazioni”, viene precisato che la presentazione telematica con esito positivo della dichiarazione annuale, quando dovuta dal soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 53 del TUA, non costituisce affatto una “attestazione di produzione” rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La nota precisa altresì che l’esito positivo fornito dal sistema telematico doganale si riferisce alla mera ricezione telematica del file trasmesso dal soggetto obbligato e nulla attesta riguardo al contenuto della dichiarazione annuale.

Il GSE viene pertanto invitato a rivedere le proprie disposizioni in conformità a quanto sopra indicato, informando preventivamente l’Agenzia nel caso in cui intenda adottare regole e prassi che ne investano le competenze.

Con riferimento all’assetto fiscale semplificato previsto dall’articolo 55 del TUA, viene invece evidenziato che questo attiene agli usi tassati dell’energia elettrica per i quali può essere determinato un canone per il pagamento semplificato dell’accisa dovuta, tenendo conto degli assorbimenti delle utenze elettriche alimentate e le ore di funzionamento.

Tenendo quindi presente il dettato normativo e la prassi sottesa, la Direzione Centrale dell’Agenzia, pur condividendo la ratio di quanto argomentato da alcune sue Direzioni interregionali in merito all’estensione delle semplificazioni in oggetto anche alle officine elettriche nelle quali la totalità dei consumi è in esenzione d’accisa, ritiene che la previsione del novellato articolo 55 del TUA debba intendersi limitata alle modalità di accertamento e liquidazione dell’accisa dovuta.

Infine, per quanto riguarda i soggetti di cui all’articolo 53-bis del TUA produttori di energia elettrica, i quali, non verificandosi il presupposto dell’obbligazione tributaria (fornitura a consumatori finali ovvero consumo per uso proprio) non rientrano tra i soggetti obbligati e non sono tenuti ai medesimi adempimenti ai fini dell’accertamento delle accise, si precisa che gli stessi sono comunque tenuti a rispettare la normativa metrica e le disposizioni che regolano il mercato dell’energia elettrica e sono soggetti ai controlli previsti dall’articolo 58, comma 2, del TUA anche in relazione alla dichiarazione riepilogativa dell’energia elettrica prodotta e immessa nella reti di trasmissione o distribuzione, di cui al citato articolo 53-bis.

Allegati: Agenzia Dogane – Note -114014RU – 28112013