Con una prima lettera, protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 2 aprile 2013, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.

La decisione 2007/441/CE del Consiglio autorizza l’Italia a limitare al 40% il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Tale decisione stabilisce altresì che l’uso a fini privati dei veicoli ai quali è stata applicata la limitazione del diritto a detrazione in conformità della decisione stessa non era assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso. La decisione 2007/441/CE contiene inoltre definizioni relative ai veicoli e alle spese che rientrano nell’ambito della decisione stessa e un elenco di veicoli che sono esplicitamente esclusi da tale ambito. La decisione 2007/441/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio che fissa la data di scadenza al 31 dicembre 2013.

Conformemente all’articolo 6 della decisione 2007/441/CE, l’Italia ha presentato alla Commissione una relazione relativa all’applicazione della stessa, comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dall’Italia indicano che la limitazione al 40 % del diritto a detrazione dell’IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda il rapporto tra utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati. Pertanto, si è rutenuto opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura in questione  fino al 31 dicembre 2016. Nel caso in cui l’Italia dovesse chiedere un’ulteriore proroga oltre il 2016, la richiesta, unitamente a una relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2016.

Con una successiva lettera, protocollata dal segretariato generale della Commissione l’8 aprile 2013 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) taluni soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è inferiore a una determinata soglia e di aumentare tale soglia da 30000 a 65000 EUR. Tale misura consente in particolare di esonerare tali soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

Con lettera del 10 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 14 giugno 2013 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura prorogata reca una deroga all’articolo 285 di detta direttiva, nella sua applicazione all’Italia, solo in quanto la soglia del volume d’affari annuo prevista dal regime è superiore alla soglia di 5 000 EUR.

Con decisione 2008/737/CE del Consiglio, l’Italia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 30000 EUR fino al 31 dicembre 2010. L’applicazione di tale deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio. Poiché tale soglia ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, si è ritenuto opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, lasciando ai soggetti passivi la scelta di optare per il regime di IVA normale.

L’Italia viene autorizzata ad aumentare da 30000 a 65000 EUR la soglia del volume d’affari annuo al di sotto della quale taluni soggetti passivi possono essere esenti da IVA.

Il 29 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, e che inserisce disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare la soglia del volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, consentendo loro di attualizzare l’importo annualmente. La richiesta di proroga presentata dall’Italia è compatibile con la suddetta proposta, in merito alla quale non è ancora stato raggiunto un accordo in sede di Consiglio.

Allegati:
2013 – Consiglio UE- Decisione – 679 – 15112013

2013 – Consiglio UE- Decisione – 678 – 15112013